Numero 44 -


La coltivazione modesta resta offensiva ma può essere non punibile se il fatto è considerato lieve

La condotta di coltivazione di piante da stupefacente può essere ritenuta inoffensiva soltanto ove la sostanza ricavabile non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile. Peraltro, a fronte di fatti di minore gravità, pur se offensivi, la condotta può essere inquadrata nell’ipotesi di reato autonomo di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 309/1990, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, può essere dichiarata non punibile ai sensi dell’articolo 131- bis del Cp.

Giuseppe Amato

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