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Il difensore impedito per motivi di salute non deve nominare un sostituto

Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina: è questo il principio affermato dalle sezioni Unite della Cassazione con la decisione n. 41432

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