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Utilizzo indebito di carte di credito: classico esempio di frode informatica

LA QUESTIONE In tema di reato p. e p. dalla norma di cui all’art. 12 D.L. n. 143/91, nella circostanza del lasciare in vista un qualsiasi oggetto nella propria casa non è ravvisabile un consenso all’altrui uso (nel caso di specie carta di credito). Va, pertanto, respinto l’appello proposto contro la sentenza di condanna del Tribunale (nel caso di specie l’appellante non ha fornito alcuna prova degli elementi di fatto di cui lo stesso Tribunale non avrebbe tenuto conto).

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