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Aggravante dell’abuso di potere nei reati a sfondo sessuale commessi dal sacerdote nel corso di attività ricreative

In materia di reati sessuali, l'aggravante del fatto commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di un culto, non si configura solo nel caso in cui la condotta sia stata perpetrata nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche nell'ipotesi in cui tale ruolo abbia facilitato la commissione del reato. Lo ha stabilito la sentenza n. 1949 del 2017 della Cassazione.

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