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Sospensione automatica della pena per condanne fino a quattro anni di reclusione

È a questo punto che interviene la decisione della Corte costituzionale che, con la sentenza 6 febbraio-2 marzo 2018 n. 41, ha chiuso la faglia critica, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

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