Numero 31 -


Sulla revoca della sospensione con messa alla prova la Corte di cassazione detta il suo vademecum

Ai fini della revoca del procedimento di sospensione con messa alla prova correlata alla “commissione” di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede non è necessario che rispetto a tale ulteriore fatto criminoso commesso durante il programma, sia intervenuta la sentenza di condanna irrevocabile. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 28826 del 21 giugno 2018.

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