Numero 9 -


Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza - Causa personale di non punibilità ex art 131 bis c.p.

L'ANALISI DELLA DECISIONE La pronunzia in esame prende le mosse dalla condanna di un soggetto per il reato di sottrazione di corrispondenza presuntivamente commesso nei confronti di una Società di cui era stato membro. Triplice motivo alla base dell'impugnazione in esame: in via principale, la non sussistenza del fatto; in via subordinata, assoluzione per difetto di punibilità del reo stante l'errore sul fatto che costituisce reato; in via ulteriormente subordinata, non punibilità del soggetto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

a cura di Giuseppe Deiana
e Marco Proietti
Avvocati

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