Numero 39 -


Reato di autoriciclaggio anche la “ripulitura” del bene di provenienza illecita in tutti i circuiti economici

In tema di autoriciclaggio, la condotta di impiego di denaro o beni provento da delitto non deve intendersi circoscritta al solo ambito di attività economica lecita, dovendosi fare riferimento non solamente all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato di consumo, nonché ogni altra attività economico-finanziaria desumibile dagli articoli 2082, 2135 e 2105 del Cc. Lo dice la Cassazione penale con la sentenza 38422 del 2018.

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