Numero 49-50 -


Droga: il fatto lieve non è escluso dalla diversità delle sostanze perché la valutazione deve essere complessiva

La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non  è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere a una “valutazione complessiva” degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 51063 del 2018.

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