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Imposte sui redditi: fatture soggettivamente inesistenti, scatta l’utilizzazione fraudolenta solo ai fini dell’evasione Iva

Fatture soggettivamente inesistenti: ai fini delle imposte dirette il loro utilizzo in dichiarazione non integra il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, configurabile solo ai fini dell'evasione dell'Iva. Così la sentenza della Cassazione n. 16768 del 2019, depositata lo scorso 17 aprile.

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