Numero 49-50 -


Non integra il reato di falsità materiale la formazione della copia di un atto inesistente

In tema di delitti contro la fede pubblica, non integra il reato di falsità materiale in atti pubblici ovvero in certificati amministrativi la formazione della copia di un atto inesistente, utilizzata come tale dal soggetto attivo della condotta, salvo che detta copia assuma l’apparenza di un atto originale. Lo dice la Cassazione con la sentenza 35814/2019.

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