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Abbreviato “a prova integrata”: modifica dell’imputazione solo per fatti emergenti dagli esiti dell’istruttoria

Nel corso del giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’articolo 423 del codice di procedura penale. Lo dice la Cassazione sezioni Unite penali con la sentenza 5788/2020.

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