Numero 9 -


La diffusione verso terzi del materiale fa sempre scattare la figura delittuosa

Le sezioni Unite confermano l’orientamento espresso in via di obiter dictum nel 2018, statuendo la liceità del sexting minorile qualora rimanga a uso esclusivo delle persone coinvolte, senza alcuna “utilizzazione” del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo. Consenso che, invece, non può mai scriminare la diversa figura delittuosa della “diffusione” verso terzi del materiale pedopornografico.

Carmelo Minnella

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