Numero 30 -


In relazione al “doppio regime” probatorio onere più gravoso per chi non si pente

Agli occhi della Corte, pur non potendo essere più ammesse presunzioni di carattere assoluto in ordine alla pericolosità sociale di un condannato, non può, per contro, assumersi di per sé irragionevole l’idea che la mancata prestazione della collaborazione costituisca un indizio che l’interessato mantenga attivi i collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza.

Fabio Fiorentin

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