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Sì alle intercettazioni in altri procedimenti per delitti in cui è previsto l’arresto in flagranza

In tema di utilizzazione in altri procedimenti delle intercettazioni, l'articolo 270, comma 1, del Cpp stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 37911/2022.

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