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Elezioni amministrative: le controversie sulla “Severino” appartegono alla giurisdizione del giudice ordinario

La giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto le cause di sospensione o di decadenza dal mandato elettorale, ai sensi del Dlgs n. 235 del 2012 (legge Severino), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo che dichiara la sospensione o la decadenza, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo: è questo il principio espresso dalle sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza 28 maggio 2015 n. 11131.

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