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Un istituto non utilizzabile dal convivente omosessuale per “favorire” il figlio minore dell’altro

Il convivente more uxorio non può ottenere l’adozione «in casi particolari», prevista dall’articolo 44 della legge 184/1983, del figlio del compagno omosessuale, né con riferimento alla lettera b) (relativa al caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge), mancando il rapporto di coniugio, né con riguardo alla lettera d) (che concerne la constatata impossibilità di affidamento preadottivo), allorché il minore sia già inserito in un contesto idoneo a sostenerne la crescita.

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