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Trascrizione, così il Gip cede il passo al dibattimento

Oggi si prevede che il giudice (del dibattimento), «su richiesta delle parti» dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, con le forme della perizia. Delle trascrizioni, registrazioni, stampe, poi, le parti possono estrarre copia.

Giuseppe Amato

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