Numero 34 -


Basta l’atto giudiziario che ratifica l’accordo senza l’obbligo di passare dal notaio

Le sezioni Unite suffragano la decisione circa la non necessità dell'atto notarile rilevando che anche il provvedimento giudiziario ha la natura di atto pubblico e che esso, come tale, è suscettibile di pubblicità nei registri. Anche l'atto giudiziario è ritenuto suscettibile di contenere le dichiarazioni e le menzioni prescritte dalla legge a pena di nullità del trasferimento immobiliare, quali la dichiarazione di conformità dello stato di fatto alla rappresentazione planimetrica depositata in catasto e ai dati che in catasto identificano l'immobile trasferito

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