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Uno scambio delle informazioni che penalizza l’autorità giudiziaria

Naturalmente di primario rilievo è l’individuazione delle Autorità nazionali che possono accedere al costituendo registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Certamente compete all’autorità giudiziaria e agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; ai servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (Sco, Scico, Ros), al Ministro dell’interno; al Capo della polizia, ai questori (titolari del potere di proposta di misure di prevenzione), al direttore della Dia (parimenti titolare di identico potere)

Alberto Cisterna

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