PRIMO PIANO
Dopo il XV Congresso ordinario dell'Unione delle Camere penali italiane, tenutosi a Venezia dal 19 al 21 settembre 2014, il nuovo Presidente dell'Ucp Beniamino Migliucci traccia le linee della nuova giunta dell'Associazione.
AMMINISTRATIVO
Il decreto 133/2014 contiene misure di carattere pubblicistico, tra queste l'apertura di nuovi futuri cantieri, la semplificazione dei procedimenti in materia di appalti e di gestione delle opere pubbliche. Tra le novità di rilievo la nuova disciplina delle locazioni di grandi superfici.
Un ennesimo decreto legge che, in via d'urgenza, prova ancora una volta a risollevare la pesante situazione economico finanziaria del nostro paese, attraverso ulteriori modifiche normative: questa volta l'obiettivo è quello di sbloccare i numerosi vincoli che ostacolerebbero le possibili iniziative di rilancio. Si va dalla riapertura di specifici cantieri alla semplificazione di una serie di procedure; dall'ammissibilità di nuovi interventi edilizi alla liberalizzazione delle locazioni a uso non abitativo.
Diverse le disposizioni che intervengono nuovamente sul cosiddetto codice degli appalti pubblici. La prima tipologia di interventi riguarda il controverso istituto della concessione in materia di realizzazione di infrastrutture. Si passa poi alle esigenze di tutela dell' incolumità pubblica, sia di carattere ambientale sia in relazione al delicato tema degli edifici scolastici: in primo luogo, vengono previste deroghe sostanziali alle norme in tema di standstill, per i lavori "inferiori" alla soglia comunitaria; in secondo luogo, le stazioni appaltanti avranno la facoltà di prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta; in terzo luogo, sono limitati gli obblighi di pubblicazione al sito della stazione e dimezzati i termini delle varie fasi di gara; infine inserite due generali ipotesi di gare informali.
Siamo sempre in tema di codice degli appalti e questa volta la modifica tende a ridare vigore allo strumento dei project bond, quale ulteriore via di finanziamento misto e privato per la realizzazione di opere di interesse generale. In particolare, lo scopo è di semplificare le regole per attrarre investimenti, diffidenti delle difficoltà normative. Inoltre il legislatore cerca di chiarire che la facoltà di designare una società che subentri al concessionario in caso di risoluzione del rapporto, per motivi attribuibili al concessionario, deve intendersi estesa anche in favore dei titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dallo stesso concessionario.
Dalla gestione delle risorse idriche, passando per la mitigazione del dissesto idrogeologico, fino ad arrivare ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione: sono questi i contenuti dell'articolo 7 del provvedimento.
L'articolato contiene all'articolo 33 importanti disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione delle aree di rilevante interesse nazionale. In particolare viene regolata la bonifica delle aree industriali di Bagnoli-Coroglio
Anche le procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati rientrano tra gli interventi considerati essenziali per stimolare l'incremento della produzione e gli investimenti produttivi. In particolare risulta fondamentale accelerare la fase di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; porre un limite al ricorso all'istituto dell'avvalimento ai fini del soddisfacimento del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali; ricorrere a varianti in corso d'opera e appaltare un'opera sulla base di un progetto preliminare o definitivo e infine rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che rallentano la realizzazione di infrastrutture di servizio
Con l'articolo 17 del Dl 133/2014 si è provveduto a riformare in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 380/2011).
In relazione alle semplificazioni delle altre misure in materia edilizia l'articolo 17 istituisce il nuovo permesso di "costruire convenzionato". Tra gli altri ritocchi innovazioni in materia di Dia e Scia e recupero del patrimonio edilizio esistente.
Un diritto delle locazioni immobiliari "al passo coi tempi" . Così il legislatore cerca di rinnovare l'impianto normativo fermo a 40 anni fa. Quello che non appariva più accettabile era la permanente scelta di affidare ancora la regolamentazione di questo tipo di locazioni a norme inderogabili da parte dell'autonomia privata, attraverso il presidio dell'articolo 79 della legge 392/1978. Ora, la scelta è di "liberalizzare", ovvero di consentire la valida pattuizione di clausole che incidano sulla durata del contratto, o che attribuiscono un maggior canone al locatore, o che comunque deroghino alle disposizioni della legge del ‘78, se ricorrono due presupposti: uno basato sull'ammontare dell'importo del canone annuo pattuito, che deve superare gli euro 150.000,00; l'altro, formale, che prevede la prova scritta del contratto.
Via imposte di registro e di bollo dagli atti con i quali le parti dispongano esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere. Questa esenzione però può valere a due condizioni: la riduzione del canone deve costituire il contenuto esclusivo, ovvero unico, della convenzione intercorsa tra locatore e conduttore e inoltre il ribasso del corrispettivo deve incidere su un contratto di locazione ancora in essere.
Con la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, il legislatore ha accolto le sollecitazioni provenienti dai notai. Dal mondo anglosassone , il "rent to buy", entra di fatto nel nostro sistema. L'affare contempla un contratto di locazione, corredato dal patto secondo cui, quando l'importo dei canoni pagati per un certo tempo ha raggiunto la cifra stabilita come prezzo per la cessione della proprietà, l'iniziale affitto si converte in una compravendita. Con questo sistema le parti possono finanziarsi reciprocamente senza ricorrere a banche o altri intermediari specializzati,si tratta in sostanza di una vera e propria "disintermediazione" del finanziamento. La disciplina contenuta nel Dl n. 133 si rivolge espressamente ai soli contratti che prevedano il «diritto per il conduttore di acquistare» l'immobile preso in locazione.
Tutte incentrate alla salvaguardia del patrimonio culturale sono le disposizioni contenute nell'articolo 25 del provvedimento di urgenza. In particolare l'articolo 25 innova l'istituto della conferenza dei servizi per il settore dei beni culturali. Da segnalare infine gli articoli 26 e 27 in materia di valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati e le misure urgenti sul patrimonio dell'Inail.
Divieti per incompatibilità e conflitti di interesse e raddoppio delle spese di avvio per le liti di maggior valore caratterizzano le nuove norme che il ministero dalla Giustizia ha varato con il recente decreto ministeriale n. 139/2014 modificando il regolamento approvato con Dm 180/2010 che disciplina la mediazione civile e commerciale.
Il Dm 130/2014, entrato in vigore il 24 settembre scorso, interviene con la tecnica della novella modificando e integrando il vecchio Dm 180/2010
CIVILE
Giurisprudenza
Se il figlioletto cade accidentalmente da un attrezzo sito in un parco giochi comunale, i genitori non possono invocare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 del codice civile) al fine di conseguire la condanna al risarcimento a carico dell'amministrazione pubblica. È infatti - prima di tutto - dovere del genitore che accompagna il bambino prevedere i rischi che tale attività ludica normalmente comporta, al fine di prevenirli e neutralizzarli. Questo è, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Suprema corte nella sentenza n. 18167 del 2014.
La decisione della Cassazione è ineccepibile. Pretendere, infatti, che l'ente proprietario del parco giochi risarcisca il minore per il solo fatto che questi sia caduto da un'attrezzatura non difettosa provocandosi dei danni, appare una forzatura interpretativa dell'articolo 2051 del codice civile.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Le sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 36847/2014 tornano a occuparsi dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, disposizione che cataloga, anche grazie agli innumerevoli interventi additivi della Corte costituzionale, le ipotesi di incompatibilità del giudice determinate da atti compiuti nel procedimento.
La Suprema Corte risolve in modo lineare e logico, affermando cioè che anche la sentenza di applicazione concordata della pena può teoricamente essere atto pregiudicante. Sempre, tuttavia, che effettivamente contenga valutazioni, implicite o esplicite, sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità anche ad altro concorrente necessario (analoghe considerazioni, come più avanti si ricorderà, valgono anche per il concorso eventuale).
COMUNITARIO
Con la sentenza n. 4674 del 2014 il Consiglio di Stato torna a occuparsi dei profili attinenti alla violazione, a opera della amministrazione, dei doveri di lealtà e correttezza nella fase formativa del contratto.
Secondo il Consiglio di Stato, la sussistenza della responsabilità precontrattuale nella pubblica amministrazione, trova fondamento, nel caso concreto, proprio sulle ragioni addotte a sostegno del provvedimento di revoca oltre che nel considerevole lasso di tempo, ben un anno, utile al fine di ravvisare l'irrazionalità dei requisiti tecnici prescritti a pena di esclusione.
La Corte di giustizia si occupa di un procedimento di ingiunzione europeo in Germania. La vicenda attiene a due distinti procedimenti di una società tedesca e una banca avente sede in Austria. I giudici hanno affermato che l'ingiunzione di pagamento europea può essere caducata se viene alla luce una irregolarità della notifica.