PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Riconfermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 febbraio 2015 n. 11, l’istituto dell’assegno divorzile continua la sua vita. Per molti studiosi del diritto di famiglia, invece, la normativa in materia mostra gli evidenti segni del tempo. In buona sostanza, secondo alcuni, il legislatore dovrà rimettere mano al più presto alla rivisitazione della disciplina, che si allontana sempre più dal comune sentire e dalle trasformazioni del costume.
LEGISLAZIONE
Con la pubblicazione in “Gazzetta” della legge 27 febbraio 2015 n. 18 sulla responsabilità civile dei magistrati si pone mano alla legge Vassalli. Tra le novità di rilievo del nuovo impianto è la scomparsa del filtro di ammissibilità al giudizio.
Tra le novità, la legge n. 18 del 2015 allunga i termini previsti per proporre l’azione di risarcimento (da due a tre anni); elimina il “filtro” costituito dalla preventiva valutazione di ammissibilità; obbliga lo Stato a esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei magistrati; aumenta la misura della rivalsa e delle trattenute sullo stipendio del magistrato.
Il dibattito sulla responsabilità dei magistrati aveva assunto toni gladiatori: da un lato la distinta posizione costituzionale del giudice e del Pm rispetto alla categoria dei “funzionari e dipendenti dello Stato” e dall’altro lato, il rapporto tra il vincolo di soggezione alla legge e la Rc determinata dalle attività commesse in violazione di tale vincolo.
Con il varo della legge n. 19 del 2015 il voto di scambio politico-mafioso entra nel sistema del “doppio binario”. Nella sostanza il provvedimento operando sul versante dell'esecuzione penale, estende ai condannati per il delitto previsto dall'articolo 416- ter , del Cp, le preclusioni all'accesso ai cosiddetti benefici penitenziari attualmente vigenti nei confronti dei condannati per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (articolo 416- bis , del Cp).
La legge 19/2015 non ha dettato un regime di diritto intertemporale per i soggetti già condannati per il reato di cui all’articolo 416-ter del Cp, lasciando quindi all'interprete il compito di stabilire la disciplina applicabile nel caso concreto. La questione è delicata, dal momento che possono ipotizzarsi soluzioni del tutto opposte.
Il decreto legislativo 11 febbraio 2015 n. 9, che attua la legge 96/2013, ha recepito in Italia la direttiva n. 2011/99/Ue sull’ordine di protezione europeo. Da oggi le misure di protezione penali sono riconoscite tra gli Stati membri dell’Unione. Il legislatore delegato ha disciplinato il procedimento e l’ambito di applicazione della disciplina primaria.
L’obiettivo della disciplina europea è quello di assicurare la libera circolazione delle persone e, a titolo esemplificativo, di prevenire molestie di qualsiasi genere, rapimenti, stalking e altre forme indirette di coercizione, nuovi atti criminali ovvero di ridurre le conseguenze di atti precedenti.
Il legislatore ha attribuito un ruolo amministrativo al ministero della Giustizia che dovrà ricevere e trasmettere gli ordini, nonché le comunicazioni tra le autorità dello Stato di emissione e di esecuzione nelle varie fasi che scandiscono, rispettivamente, il procedimento di invio e quello di riconoscimento della protezione.
GIURISPRUDENZA
Dalle modalità di pignoramento telematiche, passando all’equa riparazione nel processo tributario, fino ad arrivare alla responsabilità per danno ambientale: sono questi i temi oggetto di attenzione delle diverse Corti del Paese.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
La domanda di condanna del custode ex articolo 2051 del Cc deve ritenersi inammissibile se formulata per la prima volta in appello, quando in primo grado l’attore non abbia espressamente invocato, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, che il danno patito sia derivato da una cosa, e che il convenuto avesse un potere di fatto su questa.
Fra i dettami impartiti dalla sentenza al giudice di rinvio c’è anche quello di accertare in concreto, sulla base delle prove raccolte, se la caduta, una volta verificato che la causa del sinistro sia stata la natura insidiosa dei luoghi, avrebbe potuto verosimilmente essere evitata attraverso l’adozione di appositi segnali di pericolo.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 459, comma 1, del Cpp (come sostituito dall’articolo 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.
L’incidenza pratica della soppressione della facoltà di opposizione del querelante sul ricorso al procedimento per decreto si rivelerà minima, sia perché relativamente pochi sono i reati perseguibili a querela che entrano nell’orbita di questo rito, sia soprattutto perché sono nella pratica piuttosto rare le opposizioni dei querelanti.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
L’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia lamenta davanti al Consiglio di Stato che in primo grado i giudici del Tar hanno ritenuto possibile che una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra.
Su posizioni non dissimili si pone l’incontrastata giurisprudenza della Cassazione. Secondo il giudice di legittimità, infatti, la competenza professionale dei geometri su progettazione e direzione dei lavori di opere edili è circoscritta alle costruzioni in cemento armato con destinazione agricola, in quanto non richiedenti particolari operazioni di calcolo.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
GIURISPRUDENZA
I dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili, compresi in uno stesso gruppo o in una serie di produzione nella quale sono stati riscontrati alcuni difetti, devono essere qualificati come dannosi senza che occorra provare il difetto di ogni singolo prodotto e chi li utilizza ha diritto alla sostituzione anche prima che il danno si manifesti, nonché al risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza dello scorso 5 marzo.