PENALE

Se c’è trasgressione arriva in soccorso la discrezionalità

Siamo all’ultimo appuntamento con il vademecum della riforma della custodia cautelare. La legge 16 aprile 2015 n. 47, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 23 aprile 2015 n. 94, è entrata in vigore l’8 maggio scorso (si veda per il testo e l’appendice e per una prima analisi «Guida al Diritto» n. 20 del 9 maggio scorso). In questo fascicolo, prendiamo in esame la questioni di rilievo come la valutazione del giudice, in particolare la necessità che quest’ultimo verifichi gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari, gli elementi proposti dalla difesa e l’adeguatezza della misura meno afflittiva. Completano il quadro, infine, le regole dell’interrogatorio per gli impiegati e dirigenti della Pa e l’illustrazione del nuovo sistema delle impugnazioni. Il precedente inserto è stato pubblicato sul numero scorso di questa rivista.

Arriva l’eclissi dei provvedimenti in “fotocopia”

Come rafforzare l’obbligo di motivazione del giudice ed evitare motivazioni appiattite sulle richieste del pubblico ministero? La risposta a questa domanda, in concreto, risulta molto difficile. Proviamo a ricostruire, in base alle indicazioni della giurisprudenza, le possibili soluzioni.

Interrogatorio entro dieci giorni al pubblico ufficiale

In tema di sospensione dall’esercizio di un impiegato o un dirigente della Pa nell’applicazione di una misura interdittiva il legislatore ha regolato la materia prevedendo che se questa misura è disposta dal giudice al posto di una misura coercitiva richiesta dal Pm, l’imputato deve essere sentito entro dieci giorni dall’esecuzione della misura o dalla sua notificazione.

Per le impugnazioni un maggior rigore a favore della difesa

Con una serie di innovazioni “chirurgiche” alla precedente disciplina viene rivisto il sistema delle impugnazioni nella fase del riesame, dell’appello e del ricorso per cassazione. La finalità della normativa è improntata a un aumento degli strumenti della difesa, in un’ottica di maggiore garanzia per l’imputato.

PRIMO PIANO

EDITORIALE

La Consulta cancella un altro cardine della legge 40

IL TEMA DELLA SETTIMANA Dopo il nuovo intervento della Consulta sulla legge n. 40 le tecniche di procreazione medicalmente assistita saranno aperte anche alle coppie, non sterili né infertili, ma che rischiano di mettere al mondo figli affetti da gravi malattie a causa di patologie geneticamente trasmissibili. Il comunicato stampa della Corte costituzionale, che anticipa quest’ultima pronuncia dei giudici delle leggi, pone, secondo Antonino Porracciolo, un serio interrogativo: esiste ancora una «legge 40», o è più corretto parlare di «ex» legge 40? Alla luce delle varie decisioni, infatti, il sistema normativo nella materia della Pma è diverso da quello pensato e scritto dal Legislatore del 2004.

PRASSI

Il rischio concreto di un “disastro” per l’Ordine forense

Le conclusioni della sentenza di Roma possono avere ripercussioni gravissime sull’Ordine degli avvocati in relazione alla sua posizione a rilievo costituzionale e quindi al maggior rigore nel vaglio dei requisiti per l’iscrizione. La questione poi s’ingarbuglia ove non si sia dato subito retta a non ben definite comunicazioni di condotte scorrette di un legale.

GIURISPRUDENZA

Evasione fiscale: no a pena se c’è stata una pesante multa

Se la madre separata si trasferisce per motivi di lavoro in un'altra città, i figli minori devono seguirla; la messa alla prova può riguardare anche una pluralità di reati, ma la sospensione del processo va concessa una sola volta; l'attività dell'impresa che partecipa alla gara deve essere quella risultante dall'iscrizione alla Camera di commercio. È solo un piccolo assaggio delle varie e interessanti sentenze, civili, penali, amministrative e comunitarie, che sono state commentate in settimana.

Società professionali: resta il dilemma del pagamento Irap

In questo appuntamento si esaminerà una questione di particolare importanza, se non altro per il gran numero di soggetti interessati: se, in applicazione del combinato disposto del Dlgs n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, debba essere sottoposto a Irap il «valore aggiunto prodotto nel territorio regionale» da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una «autonoma organizzazione» dei fattori produttivi.

LEGISLAZIONE

Approvata la legge elettorale: maggioritario-proporzionale con premio alla lista e ballottaggio eventuale

Il 4 maggio 2015, dopo un iter di quattordici mesi e una navette, la Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale; il presidente della Repubblica l'ha promulgata due giorni dopo, ed è stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale”n. 105 dell'8 maggio 2015 per entrare in vigore il 23 successivo. Così è divenuta la legge 6 maggio 2015 n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”.

La mappa del provvedimento

Una guida alla lettura della nuova legge elettorale. Con la sintesi di ciascun articolo e il riferimento della pagina dove la singola norma è commentata dai nostri esperti.

Obiettivo governabilità senza “toccare” la Costituzione

Si tratta, per lo più, di una novella: cioè di una legge contenente una serie di disposizioni che vanno a modificare il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361. Consta di soli quattro articoli, più due allegati.

Un espediente e il voto di fiducia per l’ok definitivo

Le esigenze alla base del progetto che avrebbe portato all’approvazione della legge n. 52 erano quelle di produrre una nuova legge elettorale che non avesse i difetti della “Calderoli”; che rispondesse implicitamente alle censure inflitte dalla Corte costituzionale e che, infine, favorisse o garantisse la governabilità (almeno allo stato potenzial e ).

Molto dipenderà dalla parallela riforma del Senato

Sotto il profilo tecnico, come ogni legge, anche questa è perfettibile: diranno i primi applicatori quali problematiche meriteranno di essere affrontate e corrette. Nel testo si è fatto alcuni cenni. Nel complesso, non parrebbe emergano questioni che non siano risolubili con un minimo di buon senso.

Quattro meccanismi per eleggere la Camera dei deputati

La grande novità della riforma è che non sono più ammesse le coalizioni: quindi sarà una e una sola la lista che vince. Naturalmente ciò non significa che non sarà possibile fare liste di coalizione, cioè con candidati di più forze politiche distinte: ma sarà consentito per i partiti presentare solo candidati propri.

Cento i collegi plurinominali in tutta Italia

Di norma i collegi devono tendere a corrispondere a una provincia (se nella stessa provincia ci sono più collegi si farà riferimento alla somma dei collegi uninominali della legge Mattarella: ma con esclusione di eventuali comuni di provincia diversa) tuttavia questi ultimi due criteri cedono rispetto a quello prevalente della continuità territoriale.

Allegato alla lista anche l’elenco dei candidati supplenti

Il nuovo articolo 22 del testo unico prevede che all’ufficio elettorale circoscrizionale è affidato il compito di attingere ai supplenti per completare le liste che si siano venute a trovare senza uno dei nominativi presentati, ad esempio per rinuncia. In tal caso si procede alla sostituzione dell’assente con un sostituto dello stesso sesso.

Doppia preferenza solo se l’aspirante è di genere diverso

La legge indica una serie di cinque comportamenti particolari con la relativa conseguenza (voto valido, valido in parte, nullo). Al di là di questi casi espressamente previsti, l’invalidità potrà essere dichiarata solo nel caso in cui «sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

Voto a mezzo posta se si è all’estero almeno per tre mesi

Restano esclusi solo coloro che sono all’estero per vacanza o periodi brevi: infatti requisito per votare per corrispondenza dall’estero è che vi ci si trovi «per motivi di lavoro, studio o cure mediche» e per almeno tre mesi nei quali sia prevista la votazione. L’elettore dovrà farne richiesta di elezione in elezione.

Il legislatore cancella vecchi riferimenti da tempo superati

La novità della legge n. 52 per quanto riguarda la Valle d’Aosta sta nel fatto che le candidature uninominali sono collegate a liste presentate a livello nazionale: così anche gli elettori concorreranno a determinare l’esito complessivo delle elezioni. Non era stata perfidia del legislatore escluderli, ma conseguenza di una richiesta della dirigenza politica locale.

Elenco di tutti gli argomenti

loader