PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Dal punto di vista penalistico la “riforma della riforma della legge Severino” si assesta lungo tre traiettorie: gli incrementi sanzionatori; l’introduzione del grimaldello dei pentiti di corruzione; la stretta pecuniaria esercitata sulla condanna, sulla sospensione condizionale e sul patteggiamento. Gli incrementi sanzionatori investono tutte le fattispecie di corruzione e rappresentano per il professor Tullio Padovani la parte più debole dell’intervento legislativo sul quale la Corte costituzionale avrà da penare per rendere liscio un tessuto normativo irto di nodi inestricabili.
GIURISPRUDENZA
La sentenza n. 113 della Corte costituzionale, che ha imposto la taratura periodica degli autovelox, apre la strada a un nuovo filone di contenziosi relativi al rimborso delle multe pagate e dichiarate, di fatto, illegittime.
L'articolo 45, comma 6, del Dlgs n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
L’articolo 45 del Cds, laddove, secondo il diritto vivente, consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare taratura e verifica, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti a controllo.
I giudici hanno spiegato che in realtà nessuna legge richiede l’obbligatorietà della taratura periodica. Tuttavia appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche - e quindi dei valori misurati - dovute a invecchiamento e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici.
Autovelox, danno non patrimoniale, elezioni ordini forensi, utilizzo della Pec e diffamazione sul web. Sono alcuni dei temi affrontati dai giudici delle leggi, ordinari, amministrativi e internazionali questa settimana.
Questo appuntamento affronta un tema tornato d’attualità in tempi recenti, per un nuovo intervento della Suprema corte: si tratta del cosiddetto frazionamento del credito unitario che, come noto, costituisce un comportamento vietato al creditore. La giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - è tuttavia spaccata in posizioni diverse e contrapposte
CIVILE
GIURISPRUDENZA
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, con la conseguenza che, una volta disposta tale audizione anche in grado di appello, il giudice del gravame non può prescindere dal tenere conto delle relative risultanze.
Nella prassi, purtroppo, capita spesso di vedere minori plagiati da uno dei genitori, o che, pur essendo più che dodicenni, sono immaturi e incapaci di capire le conseguenze delle loro dichiarazioni di fronte alla complessità della situazione che vivono. Resta il fatto che il valore delle affermazioni è tanto più elevato quanto maggiore è la capacità di discernimento.
Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli articoli 167 e 345 del Cpc, la deduzione dell'inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator ; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa.
Il codice non ha previsto una figura di contratto, concluso dal rappresentante senza procura, avente un’efficacia precaria per il falso rappresentato in attesa che questo possa rimuoverla con un recesso o con un rifiuto. La non vincolatività è, invece, una conseguenza automatica del difetto di rappresentatività da parte dello stipulante.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La consulta adegua le disposizioni sul procedimento in camera di consiglio ai principi europei in materia di pubblicità dell’udienza, affermandone la valenza anche in relazione alle procedure di opposizione alla confisca disposta dal giudice dell’esecuzione.
L’ennesima censura proclamata dalla Corte con la sentenza in esame relativamente alla disciplina dell’udienza camerale “partecipata” è, solo l’ultimo step di un percorso che ha, via via, toccato il procedimento di prevenzione, quello in materia di misure di sicurezza e, infine, le norme che regolano il giudizio davanti al tribunale di sorveglianza.
L’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova sospendendo il procedimento non è subordinata all’ammissione del richiedente del fatto oggetto dell’imputazione.
La non necessità dell’ammissione del fatto-reato, ai fini dell’accoglibilità dell’istanza, si desume dall’articolo 464-quater
, comma 3, del Cpp, in forza del quale la sospensione è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Il Tar umbro non condivide la qualificazione della comunicazione unica, che viene a essere distinta dal modello della Scia. La disciplina della comunicazione unica è infatti più semplice, meno presidiata, dal punto di vista procedimentale, rispetto alla Scia, però non consente l'immediato inizio dell'attività, che risulta comunque subordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, non essendo dunque ascrivibile all'ambito dell'attività libera.
A un estremo formalismo tradizionale in materia di cause di esclusione e di regolarità dei plichi, si è nel tempo affacciato un atteggiamento diverso, sia a livello normativo che giurisprudenziale, teso a circoscrivere le ipotesi di esclusione e, soprattutto, a cercare di dare un po’ più di certezza agli operatori di uno dei più delicati settori di economia pubblica.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Esclusa la materia dell'arbitrato dall'ambito di applicazione del regolamento 44/2001 , ed efficacia ai provvedimenti inibitori che vietano a una parte di instaurare o proseguire un'azione dinanzi a un giudice di uno Stato membro, in violazione di un compromesso arbitrale. Questi i principi espressi dalla Corte di giustizia il 13 maggio 2015.