PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
La vita è bene supremo che l’ordinamento tutela ma il risarcimento del danno non è l’unico, né sempre il migliore, rimedio per dare tutela. Questo in sostanza dicono le sezioni Unite della Cassazione riaffermano il principio giuridico quasi secolare per cui la perdita della vita non consente il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del suo titolare, per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio. Il professor Comandè ripercorre il percorso motivazionale della Suprema corte e la sua precedente giurisprudenza.
GIURISPRUDENZA
Le sezioni Unite civili della Suprema corte con la sentenza n. 15350 del 2015 hanno escluso in maniera categorica che nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
Nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso) dall’assenza di un soggetto al quale sia collegabile, nel momento in cui si verifica, la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità, a tal fine, di uno spazio di vita brevissimo.
Secondo la tesi ora superata, anche nell’ipotesi in cui il decesso segua immediatamente alla lesione, ciò non estinguerebbe il diritto al risarcimento acquisito al patrimonio della vittima nel momento in cui quest’ultima avesse subito tale lesione, trattandosi di un credito trasmissibile e non suscettibile di estinguersi con la morte del titolare.
Secondo le sezioni Unite il danno è una conseguenza della lesione del bene giuridico tutelato e non la lesione stessa. Pertanto nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dall’assenza di un soggetto al quale sia collegabile, nel momento in cui si verifica, la perdita stessa.
Danno tanatologico, rettifica del sesso, confisca, esame avvocato. Questi e altri gli importanti temi affrontati dai giudici civili, penali e amministrativi questa settimana.
In questo appuntamento verrà brevemente esaminato il tema della negoziazione degli strumenti finanziari, al centro di una giurisprudenza divisa, in ragione dei diversi profili coinvolti nella materia (alea contrattuale, funzione speculativa, meritevolezza). In particolare, si darà atto della polifonia interpretativa che contraddistingue il tema della negoziazione dei derivati con specifico riferimento a quelli animati da una esclusiva se non prevalente funzione speculativa. Tutto ciò tenendo conto del recente intervento della Suprema corte di cassazione.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
In materia di locazioni di immobili urbani è illegittimo l’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80.
La conclusione non muta per il fatto che l’illegittimità era stata dichiarata per difetto di delega, in quanto una sentenza caducatoria produce i «suoi previsti effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, perciò, che sia possibile differenziarne o quasi graduarne l’efficacia» .
È illegittimo l'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».
Il trasferimento d’ufficio, ancorché disposto dal Csm, dovrebbe pur sempre rappresentare un’eccezione alla importantissima regola della inamovibilità dei magistrati che, non a caso, è stata espressamente codificata, sia come garanzia d’indipendenza esterna che interna, nell’articolo 107, primo comma, della Costituzione.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa” e soggiace alla normativa che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico. Pertanto anche il giornale on line non può essere oggetto di sequestro preventivo. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 31022.
La disciplina di favore vale però solo per l’area dell’informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line,
mentre non può riguardare gli altri nuovi mezzi, di manifestazione del pensiero, informatici e telematici, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e pagine facebook.
AMMINISTRATIVO
La Consulta reputate fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'articolo 39, primo comma, della Costituzione. Ciò in quanto tali misure, in astratto ed in emergenza ragionevoli, comportando il protrarsi del “blocco” negoziale per un tempo prolungato, divengono tali “da rendere evidente la violazione della libertà sindacale”.
Dinanzi al contesto socio economico (oltre che a quello giuridico), con la sentenza n. 178 in esame, la Corte giunge, su uno dei punti di maggior rilievo degli interventi sulla spesa pubblica, ad adottare una soluzione pilatesca o comunque mediana, dichiarando la sopravvenuta illegittimità costituzionale delle norme di blocco della contrattazione collettiva.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Altra condanna per l’Italia. La Corte di Strasburgo ha accertato una violazione dell’articolo 8 della Cedu che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a causa del mancato riconoscimento legale di qualsiasi diritto alle coppie dello stesso sesso.