PRIMO PIANO

EDITORIALE

Quel gravoso controllo in mano agli Ordini su specialisti e attività

IL TEMA DELLA SETTIMANA La legge forense del 2012 è ormai a un passo dalla piena attuazione. Il ministero della Giustizia ha, infatti, emanato i decreti n. 143 e n. 144 sulla pubblicità delle procedure di esame e sul conseguimento del titolo di avvocato specialista. Le norme, pur apprezzabili, nascondono insidie e aprono la strada a una serie di interrogativi. Si possono utilizzare criteri quantitativi per “governare” il sistema di acquisizione del titolo? Come si valuta la continuità professionale? Secondo i professori Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, non esiste una risposta certa e ciò rende ancora «più gravoso e delicato il compito degli Ordini».

LEGISLAZIONE

Mantenere il prestigio con un costante “allenamento”

Dopo la pubblicazione in “Gazzetta” il ministero della Giustizia e il Cnf, entro dieci giorni, saranno tenuti a inserire nei rispettivi siti internet il testo del decreto sull’avvio delle procedure d’esame. Inoltre viene prevista la possibilità anche per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista. Queste le due novità più importanti inserite nel Dm 143.

Così sui requisiti per restare nell’Albo il Cds chiede coraggio

La bozza di regolamento predisposta dal ministro della Giustizia che reca le disposizioni per l’accertamento della professione, a norma dell'articolo 21 della Riforma forense, è stata sottoposta al vaglio del Cnf e del Consiglio di Stato, e nessuno dei due organi se n’è detto del tutto soddisfatto.

GIURISPRUDENZA

Droghe leggere: pena rideterminabile in sede di esecuzione

Sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati che intimidiscono i colleghi, rideterminazione della pena per coloro che hanno patteggiato una condanna per droghe leggere prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. Sono questi i temi principali affrontati dai giudici italiani in questa settimana.

CIVILE

GIURISPRUDENZA

Non indennizzabile l’infortunio in itinere se manca un’effettiva «occasione di lavoro»

L'espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della «causa violenta» ma anche della «occasione di lavoro» con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale venga a mancare la «occasione di lavoro», in quanto il collegamento tra l'evento e il «normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro» risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica.

Il fatto doloso di terzi fa cadere il nesso eziologico

Quando l'evento dannoso è ricollegabile a ragioni personali extraprofessionali, quindi ai particolari rapporti che intercorrono tra la vittima e l'aggressore, il percorso di lavoro e, più in generale, l'attività lavorativa non solo non sono causa dell'evento, ma neppure lo rendono possibile o lo agevolano.

L’erede non può conoscere le generalità dei terzi beneficiari della polizza assicurativa stipulata dal defunto

In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi a norma dell'articolo 9, comma terzo, del Dlgs 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo.

Trascurate le esigenze fondamentali del diritto di difesa

Il principio enunciato - basato peraltro su una motivazione piuttosto asciutta - desta perplessità, anche perché il perentorio “disco rosso” all'erede quanto all'accesso ai dati relativi a terzi, così come posto,   sembrerebbe doversi opporre anche ad altre posizioni nelle quali appare lampante l'interesse per l'erede di apprendere quei dati.

PENALE

LEGISLAZIONE

Uno strumento in più nelle gare pubbliche di difficile accesso

In apparenza poca cosa, nella sostanza una modifica incisiva del sistema della prevenzione antimafia di matrice prefettizia e sul versante, sempre delicato, delle infiltrazioni mafiose nel settore dei contratti a evidenza pubblica. Resta sullo sfondo la questione dei mezzi a disposizione degli uffici per l’effettuazione dei controlli.

GIURISPRUDENZA

Ai fini della concessione della messa alla prova occorre tener conto anche delle aggravanti

Nell’individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del Cp, non deve considerarsi la sola pena edittale massima prevista per la fattispecie base, dovendosi ritenere applicabile la regola prevista dall’articolo 4 del Cpp, dove si prevede che, a tal fine, si deve avere riguardo anche «delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

Un’azzardata interpretazione estensiva della norma

Le conclusioni della sentenza in esame non sembrano convincenti, perché si basano sulla (ri)costruzione ex novo del significato e del contenuto normativo dell’articolo 168-bis del codice penale, cui si vogliono estendere i criteri determinativi della pena stabiliti dall’articolo 4 del codice di procedura penale.

AMMINISTRATIVO

LEGISLAZIONE

Un “timone” al centro per un vero debutto del nuovo istituto

Con questo decreto si colma, anche se parzialmente, una delle più significative critiche mosse all’epoca all’istituto dei tirocini formativi, ovvero l’assenza di qualsiasi previsione di compensi per i tirocinanti. Si completa così il quadro normativo esistente. Istituto che, va ricordato, è una grande opportunità che viene data da una parte ai giovani laureati.

GIURISPRUDENZA

Il reclamo è l'unico mezzo processuale per contestare gli atti del commissario ad acta

Nominare un commissario al fine di eseguire la decisione nei confronti della Pa inadempiente ovvero che adempie ma in termini non condivisi dalla parte, in specie quella vittoriosa in giudizio. E' in tale delicata fase che si pone la questione dell'individuazione del rito da seguire per la valutazione e contestazione dell'azione del commissario ad acta. Questo il tema della sentenza n. 4299 dei giudici di Palazzo Spada

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

I termini di prescrizione per le grandi frodi fiscali sono incompatibili con l’ordinamento europeo

Con la sentenza dell'8 settembre 2015 (causa C-105/14), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la normativa italiana in materia di prescrizione, impedendo nei casi di gravi frodi Iva l'inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, può ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea. Pertanto, il giudice italiano è tenuto, all'occorrenza, a disapplicare il regime della prescrizione.

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    Condominio

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