PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Per un nuovo governo della giustizia. Questo il titolo della IX Conferenza nazionale dell’avvocatura che si terrà a Torino i prossimi 26, 27 e 28 novembre. Il Presidente dell’Oua, Mirella Casiello, nell’editoriale di questa settimana, sottolinea l’importanza di questo imminente incontro. Un’Assise che arriva in un momento cruciale del nostro Paese e in una fase strategica e difficile di ridefinizione della giustizia italiana, con un’avvocatura che ha l’ambizione di mettersi in discussione e di costruire un’alleanza con i cittadini e con le imprese, per rilanciare la nostra economia.
LEGISLAZIONE
Con la legge n. 173 del 9 ottobre 2015, dedicata al diritto della continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il legislatore ha inteso tutelare il rapporto affettivo che viene a crearsi, tra i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e i loro affidatari per effetto dell'affido familiare di cui agli articoli 4 e 5 della legge sull'adozione.
La norma suscita molte perplessità, considerato, da una parte, che avrà ben poche possibilità di concreta applicazione (certo che l’affidamento familiare nella generalità dei casi evolve verso un ritorno del minore nella famiglia di origine), dall’altra che è pressoché priva di principi innovativi o che potessero dirsi assenti nella previgente legislazione.
GIURISPRUDENZA
Dalla tenuità del fatto anche per i reati con soglie, passando al caso del Gip che ordina il rilascio del permesso di soggiorno, fino ad arrivare al Daspo per invasione di campo durante l’allenamento: sono questi i principali temi oggetto di attenzione delle Corti della Penisola
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Nell'ipotesi in cui il promissario acquirente di un immobile abbia trascritto anteriormente al fallimento del promittente venditore la domanda ex articolo 2932 del Cc, l'esercizio del diritto di scioglimento dal contratto da parte del curatore, previsto dall'articolo 72 della legge fallimentare, non è opponibile nei confronti del promissario acquirente medesimo a norma dell'articolo 2652, n. 2, del codice civile.
La soluzione individuata dalla Corte è convincente perché sembra in grado di offrire un’adeguata tutela al promissario acquirente di buona fede e, pur tutelando la massa creditizia, costituisce un’evoluzione del principio dell'intangibilità del patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.
È possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Per verificare se si è di fronte all'adempimento di un obbligo morale di solidarietà familiare occorrerà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali la durata e le caratteristiche della relazione esistente tra debitore e creditore, l'impegno profuso da entrambi i conviventi nella conduzione del ménage familiare e le rispettive capacità economiche.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12- sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nella parte in cui - nel disporre che «al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale» - non stabilisce, per tale reato, la procedibilità a querela.
È auspicabile un intervento del legislatore, di riorganizzazione complessiva della materia. Se non altro, in vista del probabile ampliamento del ventaglio dei soggetti beneficiari di assegni alimentari con l'avvento della nuova legislazione in materia di unioni civili e conviventi di fatto.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato, quale giudice amministrativo d'appello, con tre decisioni pubblicate lo scorao 26 ottobre, compie una decisa frenata rispetto alle indirette aperture che, sul delicato tema della trascrizione nei registri civili dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero, costituivano il frutto dell'esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tar Lazio.
La sentenza in commento, a fronte delle immancabili incertezze proprie di un ordinamento caratterizzato da una pluralità di fonti, ha il merito di aver messo un punto fermo sulla disciplina vigente in tema di trascrizione di matrimoni. I passi ulteriori, da più parti invocati e richiesti, spettano ormai al legislatore.