PRIMO PIANO
EDITORIALE
I L TEMA DELLA SETTIMANA Dopo l’attacco terroristico del 7 gennaio scorso a Parigi si è aperta la discussione sulle modalità di contrasto alla nuova strategia terroristica di matrice islamica che ha investito l’Europa. Nel dibattito di queste settimane si ripropongono le questioni di fondo legate alla contrapposizione a fenomeni che caratterizzano gli scenari “asimmetrici” internazionali, cioè la mafia, la corruzione e il terrorismo.
GIURISPRUDENZA
Continua l’incertezza sulla possibilità di trascrivere in Italia l’atto che certifica un rapporto di genitorialità tra un genitore e un minore, formatosi all’estero, nell’ambito di un progetto di omogenitorialità. Per la Corte d’appello di Torino la formalità è ammessa nell’interesse preminente del minore. Il tribunale di Bologna, invece, ha preferito interpellare la Corte costituzionale.
Nel caso di minore nato all’estero, da coppia omosessuale, in seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica a una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge straniera riconosce entrambe come madri.
Sarà la Corte costituzionale a decidere se concedere al giudice il potere di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso).
Nel nostro ordinamento si assiste a quello che i medioevali chiamerebbero “insolubilia”. La coppia omoaffettiva è famiglia ed è tutelata costituzionalmente: ma non può contrarre matrimonio e non ha accesso ad alcuna forma di unione civile; può formarsi all’estero e creare degli status secondo la legge straniera: ma questi atti non hanno effetto in Italia.
La rettificazione dell’indentità sussiste solo se c’è un cambio di sesso: è questo l’interessante principio espresso dalla sezione I civile del tribunale di Vercelli con la sentenza 27 novembre-12 dicembre 2014 n. 159
II tribunale di Vercelli, con la sentenza 1 59/2014 ritiene anche di dover rigettare la domanda principale di rettificazione dell’attribuzione di sesso, dal momento che le caratteristiche femminili acquisite dall’attore stesso non sono irreversibili.
Una sentenza che certamente si attiene alla lettera a quanto previsto dalla legge 164/1982. Il Legislatore ha voluto, infatti, far coincidere il cambio di identità alla sola condizione di un intervento chirurgico che possa cambiare anche l’aspetto strettamente sessuale della persona. Non sono sufficienti quindi gli interventi secondari quali le cure ormonali.
Sempre ricca di sentenze significative la settimana nelle corti. Dallo status filiale al bambino nato da due donne, di cui una di nazionalità italiana, alla richiesta dell’assicurato di essere manlevato dal proprio assicuratore delle somme eccedenti il massimale di polizza. Dalla illegittimità della misura cautelare della confisca per equivalente all’utilizzabilità come prova delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari anche se ritrattate.
LEGISLAZIONE
Dopo il varo del decreto legge cosiddetto Milleproroghe (il n. 192) si è aperta la discussione fuori e dentro il Parlamento in relazione alla mancata conferma della proroga degli sfratti esecutivi. Ricostruiamo la vicenda sull’opportunità dello slittamento.
Rimane incoerente, oltre che inappagante, tutelare ex post nel procedimento di esecuzione degli sfratti, impedendo l’attuazione coattiva dei procedimenti giudiziali di rilascio. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione ha sottolineato la necessità di superare il regime attuale.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Nell’interpretazione di un contratto, se una delle parti manifesta la volontà di attribuire un certo significato a una clausola ambigua, e l’altra presta acquiescenza, l’interpretazione dell’accordo secondo buona fede impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.
I n caso di negozi collegati, il giudice ha l’obbligo di esaminare, col ricorso ai canoni ermeneutici posti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, quale sia l’effettivo contenuto dell’uno e dell’altro contratto e se il loro collegamento non ne consenta la collocazione su un piano di completa interdipendenza.
Quando la vittima di un fatto illecito chiede in appello un risarcimento più cospicuo di quello riconosciutogli in primo grado espone il danneggiante al rischio di dover pagare se il massimale assicurato dovesse risultare incapiente. Ne consegue, pertanto, che, al fine di scongiurare questa eventualità, l’assicurato è legittimato a proporre appello incidentale tardivo autonomo anche nei confronti di capi della sentenza non impugnati con l’appello principale.
La sentenza chiarisce perfettamente che la condanna della compagnia assicurativa trovava la sua giustificazione e il suo presupposto logico-giuridico indefettibile in un (ancorché) implicito accertamento della responsabilità (certamente di natura extracontrattuale) della ditta assicurata nei confronti dei soggetti danneggiati.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Il pubblico ministero può chiedere di fare ricorso al giudizio immediato ordinario anche nei confronti degli imputati che si trovano in stato di custodia cautelare.
Il giudizio immediato ordinario è subordinato, oltre che all’evidenza della prova, alla circostanza che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti ovvero, ritualmente citata, abbia omesso di presentarsi, senza addurre legittimo impedimento. Per l’attivazione del rito è previsto il termine di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
L’amministrazione ha la facoltà di procedere alla stabilizzazione di personale precario al posto dello scorrimento di graduatoria, a condizione che la scelta sia ragionevole e logica nonché adeguatamente e congruamente motivata. Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 6004 del 2014.
La scelta dell’ente pubblico di stabilizzare il personale precario è stata ritenuta legittima perché in questo caso il personale - considerando anche il tempo trascorso presso l’ente - risultava avere oramai acquisito una significativa professionalità, tale da rendere il relativo apporto lavorativo indispensabile per l’ente.
COMUNITARIO
GIURISPRUDENZA
È possibile brevettare le invenzioni biotecnologiche che abbiano a oggetto l’ovulo umano non fecondato. Questo il principio sancito dalla Corte di giustizia europea nella causa C 364/13. Da ricordare per l’appunto che l’ovulo può essere oggetto di partenogenesi solo se non è fecondato e quindi non possa dar vita in alcun modo a embrione umano. Così vengono garantiti due interessi fondamentali. Quello di progredire sulla via delle staminali attraverso esperimenti più mirati e al tempo stesso non compromettere alcuna forma di vita.