PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA L’approvazione del Regolamento per l’assistenza è un traguardo raggiunto e una scommessa vinta. Un’iniezione di fiducia per il futuro dell’avvocatura italiana, scossa dalle difficoltà di una crisi economica che ha posto a dura prova il ceto medio. È anche uno strumento per invertire definitivamente la rotta a favore di un nuovo e più incisivo welfare forense. Nunzio Luciano, presidente di Cassa forense, è soddisfatto del risultato e delle recenti misure ipotizzate dal nuovo Regolamento per l’assistenza, grazie al quale la Cassa forense diventa la Casa degli avvocati.
GIURISPRUDENZA
Mediazione civile di nuovo sotto esame. Il Tar del Lazio ha depositato il 23 gennaio scorso la sentenza n. 1351 con la quale ha posto fine, per il momento, al ricorso avviato nel 2010 contro alcune norme del regolamento ministeriale 180/2010 attuativo del Dlgs 28/2010.
Il legislatore delegato, nell’introdurre la mediazione civile, non è incorso nel vizio di eccesso di delega. Allo stesso tempo la scelta di operare attraverso lo strumento del decreto legge non evidenzia la carenza del carattere di straordinaria necessità e urgenza che legittima l'utilizzo del Dl. Le disposizioni del regolamento ministeriale n. 180 del 2010 che prevedono il pagamento delle spese si pongono, invece, in contrasto con la disciplina normativa che prevede la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione.
La conclusione appare irragionevole se si considera che con l’annullamento viene espunto il rimborso delle «spese vive documentate». Ci si dovrebbe, quindi, interrogare sul come si intenda costruire una mediazione di qualità a fronte di un meccanismo che porta dinanzi agli organismi procedimenti che si chiudono con costi a carico degli stessi.
L’interpretazione assunta dal Tar sembra essere diretta a stigmatizzare l’applicazione della norma generale ai legali quali mediatori di diritto, ma non esclude l’itinerario ermeneutico della circolare che ha poi condotto all’adozione dal parte del Cnf della circolare del 5 marzo 2014 (n. C-6/2014) che ha disciplinato autonomamente la formazione.
Aumentano le pendenze e diminuiscono le iscrizioni. La giustizia penale nel prossimo futuro potrebbe essere interessata da una forte contrazione delle pendenze. Ecco la lettura in “controluce” delle relazioni di apertura dell’anno giudiziario.
Dallo spossessamento illegittimo di un’area da parte della pubblica amministrazione, passando per la prima sentenza dell’anno della Corte costituzionale in materia di codice del processo minorile, fino ad arrivare alla disapplicazione degli interessi di mora fuori soglia: sono questi i temi che hanno caratterizzato la settimana nelle Corti della Penisola.
Secondo appuntamento con la rubrica che, ripercorrendo itinerari di giurisprudenza, aiuta a seguire (e conoscere) l’evoluzione del diritto pretorile e, in particolare, la nascita di nuovi principi di diritto, l’affermazione di inedite posizioni dei tribunali, l’insorgere di contrasti interpretativi. In questa fotografia del “diritto vivente”, vengono segnalati gli allineamenti o i contrasti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Nel processo civile e in quello tributario è valida la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto, anche integrale, di un atto di parte, sempre che risultino comunque attribuibili al giudicante le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.
Un malaccorto uso della tecnica del collage, ovvero del «copia-incolla», potrebbe portare il giudice a omettere la pronuncia su tutte le domande o eccezioni, oppure a dare alle stesse delle risposte incomprensibili, il che esporrà la decisione al vizio di omessa pronuncia o di difetto di motivazione.
Il socio di una società a responsabilità limitata che non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto perde ipso iure allo scadere del termine il diritto di voto in assemblea senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
L’invio di una diffida a effettuare il versamento dei conferimenti dovuti, operata dall’organo di gestione della società, rappresenta un atto ulteriore che non vale a costituire in mora il debitore, ma soltanto a consentire agli amministratori di procedere alla vendita in danno della quota del socio moroso.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato minorenne a seguito di un decreto di giudizio immediato va deciso in composizione collegiale e non monocratica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2015 che ha quindi dichiarato illegittimi gli articoli 458 del Cpp e 1, comma 1, del Dpr 448/1988.
La Consulta considera fondamentali le due figure che affiancano il magistrato perché assicurano un’adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore e contribuiscono all’osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell’esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al suo sviluppo.
L’offerta di denaro o altra utilità al consulente del pubblico ministero, finalizzata a influire sul contenuto della consulenza integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all’articolo 377 del Cp in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 371- bis o 372 del Cp, indipendentemente dal fatto che il consulente sia già stato citato a comparire nel dibattimento.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Il procedimento di scelta del privato contraente negli appalti pubblici si conclude con l’aggiudicazione, relativamente alla quale il termine per proporre l’impugnazione decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali di tale atto (quali la sua esistenza, l’autorità emanante, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo). Ne consegue, pertanto, che non può assumere alcun rilievo la conoscenza sopravvenuta di nuovi vizi, la quale semmai può giustificare la proposizione di motivi aggiunti, ma non consente la riapertura dei termini per proporre l’impugnazione in via principale.
Questo risultato rappresenta, attualmente, l’approdo della legislazione italiana nel tentativo di salvare le opere pubbliche urgenti e indifferibili: prevale la volontà di realizzare la costruzione, anche allorché sussistano dubbi ( sub specie di imputazioni penali pendenti) in ordine alla legittimità degli affidamenti.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Con la sentenza di condanna all’Italia, depositata il 20 gennaio 2015 (ricorso n. 107/10), la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito, senza possibilità di fraintendimenti, che non solo i nonni hanno diritto a rapporti stabili con i nipoti, ma anche che una lontananza prolungata e imposta nei rapporti tra ascendenti e nipoti determina un sicuro danno morale sui nonni e gravi ripercussioni su tutte le persone coinvolte.