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EDITORIALE

Ridurre l’area penale non ha effetti deflattivi ed è poco efficace

IL TEMA DELLA SETTIMANA Dopo vari interventi sul nostro sistema punitivo, arrivano altri due decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 67 del 2014 che hanno, anche se con modalità diverse, la finalità di ridurre l'area penale. Il giudizio che ne dà il professore Tullio Padovani è severo: già l'idea stessa di ottenere un qualche significativo effetto deflattivo attraverso la depenalizzazione si è da tempo rivelata illusoria, lo è ancora di più se il legislatore mette in campo nuovi tentativi di depenalizzazione poco efficaci.

GIURISPRUDENZA

Per i fatti “pregressi” può intervenire la Suprema corte

Si segnala la cosiddetta “Mazzarotto”, laddove il giudice di legittimità, ha ritenuto, pur nell’assenza di una disciplina transitoria, l’applicabilità della disciplina della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti in Cassazione.

Il range dei reati sul banco di prova delle circostanze

Non è dubbio che proprio la configurabilità dell’attenuante di fatto costituisce elemento importante per articolare il giudizio sull’esiguità del danno che può o potrebbe portare alla esclusione della punibilità, unitamente all’apprezzamento delle modalità di condotta e alla considerazione del comportamento, che non deve essere abituale.

Sull’eseguità dei danni risposte importanti dai supremi giudici

L’apprezzamento della “esiguità” non è affatto facile e molto, in concreto, è rimesso alla valutazione del giudice. Questi, nella sua discrezionalità, dovrà tenere conto che già l’ordinamento attribuisce rilevanza all’esiguità o tenuità del danno arrecato dall'imputato, riconoscendo in tali ipotesi un trattamento sanzionatorio attenuato, ma mantenendo la rilevanza penale.

L’archiviazione presuppone sempre l’avviso alle parti

Le decisioni del giudice passano attraverso il contraddittorio delle parti, che vanno sempre avvisate dal pubblico ministero e possono “opporsi”, ma la decisione che riconosce la particolare tenuità del fatto e che porta all’archiviazione non può essere censurata nel merito. In conclusione, è possibile solo dolersi della violazione di regole procedurali.

Modalità condotta: dalla natura al luogo tutto è importante

Notevole rilievo è anche la considerazione del grado della colpevolezza, ossia l'intensità del dolo o il grado della colpa, si pensi, esemplificando, alle ipotesi di dolo d'impeto o di colpa lieve o lievissima. La conseguenza è che, per la valutazione della gravità del reato, si deve tenere conto anche dell'elemento soggettivo della condotta.

Quando la recidiva non è ostativa per il “beneficio”

È certamente ostativa nell’applicazione dell’istituto la condizione di «recidivo reiterato e specifico» giudiziariamente ravvisata in sede giudiziaria, in ossequio al principio che più comprende il meno: infatti, in tale situazione non è dubbio che ricorra l’ipotesi dell'avere il soggetto commesso «più reati della stessa indole».

Gli indici concorrenti assicurano il giusto apprezzamento

L’applicabilità della causa di improcedibilità non va apprezzata avendo riguardo solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato dal reato, ma esige la “concorrente” sussistenza degli ulteriori indici normativi, costituiti dalla occasionalità della condotta, dal basso grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale dell'imputato.

Soglia di punibilità, forse un ostacolo per ottenere vantaggi

Di recente, la Cassazione ha escluso che la previsione di una soglia di punibilità possa avere valenza ostativa all'applicabilità dell'istituto: nella specie, era contestata la contravvenzione di guida sotto influenza dell’alcol, essendosi apprezzato il tasso alcolemico di 0,82 g/l e di 0,85 g/l, ossia valori prossimi al limite inferiore del range normativo.

CIVILE

GIURISPRUDENZA

Circolazione stradale: rifiutare l’alcoltest esclude le aggravanti

Alcoltest, adozioni e consumatori. Questi i temi più importanti affrontati dai giudici delle diverse giurisdizioni. In particolare da segnalare le sezioni Unite penali che sono state impegnate sul fronte circolazione stradale a chiarire in due sentenze emesse lo stesso giorno l'applicabilità delle circostanze aggravanti e delle sanzioni accessorie al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

Valida la sentenza redatta in formato elettronico e sottoscritta dal giudice con firma digitale

La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 15 del Dm 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa.

Un documento equiparato al formato cartaceo

La firma digitale, pur mancando di autografia e riproducibilità su supporto analogico, è costituita da informazioni digitali unite al documento e viene apposta dal giudice mediante l'inserimento della sua personale “smart-card” e della digitazione del suo “pin”. Ne consegue che, apposta in calce alla sentenza, soddisfa allo scopo per cui è prescritta.

Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale cade l’obbligo di convocazione quando l’affidatario è un ente

L’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 173 del 2015) secondo cui l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore, non trova applicazione nella eventualità l’affidatario sia non una persona fisica, ma un ente e collocataria una comunità.

La partecipazione del collocatario appare indispensabile

L’innovazione introdotta dalla legge 19 ottobre 2015 n. 173, benché salutata presso alcuni mass media come una pietra miliare a tutela della famiglia in genere e dei minori in difficoltà in particolare, è priva di qualsiasi valenza innovativa, rispetto alla previgente disciplina sull’affidamento dei figli.

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