PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il ruolo sociale dell'avvocato è stato il tema “caldo” sul quale il Congresso nazionale dell'Unione italiana forense ha discusso a Napoli il 10 e l'11 giugno 2016, presso il nuovo palazzo di giustizia. DaI titolo dell’incontro «L'orgoglio di essere avvocati: dignità, libertà, autonomia, indipendenza a servizio della Società», emerge quale è stato l’argomento centrale dell’Assise: la funzione chiave dei legali chiamati dalla Costituzione a difendere diritti e garanzie, soprattutto quando rischiano di essere compromessi da norme dello Stato. Per Elisabetta Rampelli, presidente dell’Uif, gli avvocati devono ricordare agli altri chi sono, l’origine della professione e la loro importanza.
LEGISLAZIONE
L'attuazione della riforma della magistratura onoraria si è resa indispensabile visti i tempi stretti per il rinnovo delle cariche. Il Dlgs 92/2016, oltre che rispondere all’applicazione della delega, supplisce anche alla fretta legata alla nomina degli onorari.
Parte con decorrenza immediata il primo decreto attuativo su riforma dei magistrati onorari e incarichi dei giudici di pace.
Ora l’articolo 1 del Dlgs 31 maggio 2016 n. 92 ribadisce al comma 1 che i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 92/2016
possono essere confermati nell’incarico, per un primo mandato di d
urata quadriennale
,
e ritenuti idonei.
Ripristinati una serie di uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11.
Dalla prevista cernita sono risultate depennate alcune richieste per carenza dei requisiti sufficienti, mentre altre sono state revocate, sicché con comunicato del ministro della Giustizia si rende ora noto che è già pronto il Dm in attesa di registrazione, in base al quale vengono ripristinati gli uffici elencati nell’allegato 1 al Dm 27 maggio 2016.
GIURISPRUDENZA
La riforma Fornero non si applica al pubblico impiego: la sentenza della Cassazione lavoro ha condizionato il dibattito sugli orientamenti giurisprudenziali della settimana. Ma nelle Corti del Paese si è parlato anche di dichiarazione dei redditi, colpa medica e del carcere per i migranti
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Ai rapporti di lavoro disciplinati dal Dlgs 30 marzo 2001 n. 1 65, articolo 2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma.
Dottrina e giurisprudenza si sono immediatamente divise in ordine alle conseguenze delle nuove previsioni sulla questione dell'applicabilità al lavoro pubblico della versione meno garantista dell'articolo 18 dello Statuto, introdotta dalla legge Fornero: la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più l'unica sanzione del licenziamento illegittimo.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 («Testo unico in materia di stupefacenti»), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, comma 2, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 109 del 20 maggio 2016.
AMMINISTRATIVO
Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” (n. 116 del 19 maggio 2016) del decreto del ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 può dirsi definitivamente attuata e quindi concretamente applicabile la disciplina del Titolo IV, della legge del 31 dicembre 2012 n. 247 recante “Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”.
Con il termine assiduità si intende la frequentazione continuativa dello studio, un tetto minimo di ore in cui il praticante deve essere presente in studio od operare sotto la supervisione diretta del professionista, assistere ad almeno venti udienze per semestre, collaborare concretamente all’analisi delle controversie e alla redazione degli atti.
SPECIALE Codice degli appalti: l'analisi degli esperti Dall'esecuzione ai settori beni culturali e difesa: il quinto appuntamento con il Dlgs 50/2016
SPECIALE
Codice degli appalti: l'analisi degli esperti Dall'esecuzione ai settori beni culturali e difesa: il quinto appuntamento con il Dlgs 50/2016
Aperto un processo di convergenza dei settori speciali verso il regime ordinario delle gare: sono questi gli elementi che si evidenziano dagli articoli relativi ai settori speciali
Si è voluta superare la vecchia garanzia globale, prevedendo una polizza, come nel caso del buon adempimento, nell'ambito della quale non c’è la possibilità di uno svincolo. Quella per la risoluzione, invece, esaurisce la propria funzione quando l'affidatario viene meno, essendo idonea a coprire il maggior costo praticato dal subentrante.
Di particolare importanza è il comma 5 nella parte in cui, innovando rispetto a quanto contenuto nell'articolo 158 del regolamento di attuazione, attribuisce all'esecutore la facoltà di chiedere una proroga della durata del contratto, qualora lo stesso, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.
Vi sono, però, dei limiti di applicazione per i contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni e per i concorsi indetti per esercitare un'attività relativa ai contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo, quando sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o l’articolo è applicabile conformemente alle disposizioni del capo III.
I soggetti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto di servizi sociali rendono nota tale loro intenzione mediante un avviso di gara, o un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa, oppure mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in via continuativa.