PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Non tutto il male viene per nuocere: lo slittamento del Pat è forse un’occasione per risolvere i nodi ancora presenti. Dopo l'inevitabile stupore e dispiacere scaturiti da una proroga non richiesta né dagli avvocati né dai magistrati, è evidente che le modalità di avvio del Processo amministrativo telematico erano e sono un cantiere aperto, di cui però bisogna costruire un serio cronoprogramma. Lo sostiene Daniela Anselmi, membro del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente dell'Associazione avvocati amministrativisti liguri.
LEGISLAZIONE
Saranno gli elettori a scegliere con referendum se dare il via libera alla cosiddetta “riforma Boschi”. In attesa della fissazione della data della consultazione presentiamo un ampio servizio sull’importante disegno di revisione costituzionale.
Una mappa ragionata delle principali innovazioni al progetto di revisione"targato" Renzi e le pagine del commento che analizza la modifica
In questa delicatissima fase del nostro ordinamento costituzionale non servono toni plebiscitari, occorre invece che la discussione pubblica si concentri sul merito della riforma, sui suoi effetti sul sistema politico-istituzionale e sulle presenti e future condizioni di vita della collettività nazionale.
Si è optato per un bicameralismo differenziato. Resta difficile, però, immaginare il peso del Senato all’interno dell’ordinamento. Quest’ultimo è legato a un complesso di fattori di interazione istituzionale, quasi tutti attualmente imponderabili, che vanno ben al di là delle funzioni (rilevanti, ma generiche) individuate dall’articolo 55, comma 5, della riforma Boschi.
L’eliminazione delle materie concorrenti tra Stato e regioni, in base al criterio secondo il quale spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, risponde all’esigenza di adeguamento del nostro sistema delle fonti all'evoluzione dell'ordinamento dell’Unione europea.
La riforma prevede un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l’approvazione della sola Camera dei deputati con un eventuale, e non vincolante, apporto del Senato che può avanzare proposte non vincolanti di modificazione del testo trasmesso.
La combinazione tra nuova legge elettorale e riforma costituzionale, in altri termini, potrebbe consegnare a un solo partito politico non solo la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari della Camera ma, se anche nel Senato si riproducessero i medesimi equilibri politici della Camera politica, il sostanziale controllo degli organi di garanzia costituzionale.
Con l’arrivo delle nuove competenze (organizzazione della giustizia di pace, ambiente e beni culturali) la specialità regionale già al tempo della riforma del titolo V del 2001 costituiva chiaramente una asimmetria che aveva perso le sue basi giustificative di ordine storico e sociale. Ora viene addirittura accentuata da questa disposizione transitoria.
GIURISPRUDENZA
Si chiude la vicenda relativa agli articoli 7 e 9 del Regolamento per le elezioni forensi, che regolano le modalità di presentazione delle liste. Per il Consiglio di Stato la disciplina contenuta nel Dm non è legittima.L’attenzione delle Corti, infine, si è concentrata sui brevetti, violenza alla persona e Mandato di arresto europeo.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Non è invalido il contratto di locazione di un bene sottoposto a pignoramento, sottoscritto senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione in violazione dell'articolo 560 del Cpc, ma è inopponibile ai creditori e all'assegnatario; detto contratto non pertiene al locatore-proprietario esecutato, ma al locatore-custode e le azioni che da esso scaturiscono devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode.
Il debitore esecutato perde ogni azione derivante dal contratto perché, ex articolo 559 del Cpc, muta il titolo del possesso da parte sua, giacché egli continua a detenere il bene solo come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione e perde il diritto di far propri anche i relativi frutti civili, nello specifico i canoni di locazione.
PENALE
GIURISPRUDENZA
In materia di intercettazione telematica, solo limitatamente ai procedimenti per reati di “criminalità organizzata” è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili anche nei luoghi di privata dimora ex articolo 614 del Cp, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 26889/2016.
AMMINISTRATIVO
Se un'impresa che partecipa a un appalto, in sede di chiarimenti resi al seggio di gara, illustra i contenuti e le circostanze sottese alle annotazioni esistenti a proprio carico sul casellario informatico dell'Anac e relative a pregresse inadempienze contrattuali non scatta l'esclusione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3198/2016.
Quella introdotta con il nuovo codice appare una disciplina molto più scarna e meno precisa della precedente. Probabilmente l'intento è di eliminare quelli che, in precedenza, erano ritenuti inutili e dannosi formalismi forieri di contenziosi; ma proprio la minor precisione legislativa può portare a nuovi e più complessi “litigi”.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
La brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da lungo tempo ma non basate su un accordo scritto non può essere classificata come illecito civile e doloso perché il rapporto originario rientra nelle obbligazioni contrattuali. Di conseguenza, la competenza è del giudice del luogo in cui l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata eseguita. E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia nella sentenza depositata il 14 luglio.