PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Dopo la pausa estiva l'attività parlamentare sarà intensa anche perché molte partite sono ancora aperte. Numerosi sono i provvedimenti legislativi, già da tempo all'esame dell'una o dell'altra camera, che attendono l'approvazione finale. Inoltre, le commissioni parlamentari saranno impegnate nell'emanazione di diversi pareri, in particolare, sui decreti attuativi della legge Madia di riforma della pubblica amministrazione varati nelle ultime settimane sotto forma di schema dal Consiglio dei ministri. L'attività consultiva infine verterà anche su alcune linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione per l'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.
LEGISLAZIONE
L’arrivo in “Gazzetta” a fine luglio del Dpcm 23 luglio 2016 n. 144, che contiene il “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”, ha scongiurato la temuta paralisi della legge Cirinnà.
Il regolamento con le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016 n. 76.
Formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
La circolare sulle prime disposizioni operative
Le indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Comunque - come avevamo a suo tempo anticipato - le norme sulle unioni civili non potranno dirsi operative prima che siano dettate le disposizioni - uniche per tutto il territorio nazionale, non avendo al riguardo i comuni poteri di sorta - sulla tenuta dei registri dello stato civile. È auspicabile che le norme definitive non si discostino da quelle transitorie.
GIURISPRUDENZA
Doppio appuntamento per la consueta rassegna delle sentenze più rilevanti pubblicate sul Quotidiano del diritto e sulla versione online della rivista. Ecco, , le decisioni più importanti del periodo estivo in materia civile, penale, amministrativa e comunitaria
CIVILE
GIURISPRUDENZA
In caso di silenzio del proprietario, la morte dell'originario usufruttuario/locatore determina la trasmissione della titolarità del rapporto di locazione agli eredi, con possibilità per essi di esercitare i diritti e le azioni che derivano dalla locazione e senza che il conduttore possa contestarne la legittimazione per il solo fatto che sia venuto meno il diritto di usufrutto.
Fino a quando il pieno proprietario non manifesta la volontà di subentrare nella posizione dell’originario locatore, privandolo della disponibilità del bene, il rapporto di affitto prescinde dalle questioni inerenti i diritti reali sul bene restando focalizzato sui rapporti meramente personali fra locatore e conduttore.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Nel caso del decreto penale di condanna si pone il problema di individuare il giudice competente a seguito della presentazione di un'opposizione con la quale l'imputato chieda di accedere alla messa alla prova. La sentenza n. 25867/2016 risolve la questione affermando che competente a decidere non sia il giudice per le indagini preliminari, ma il giudice del dibattimento.
Le motivazioni delle due pronunce - quella della Corte costituzionale e della Cassazione - recano qualche distonia e non sono del tutto allineate in ordine all’inquadramento o meno della messa alla prova quale procedimento alternativo e deflattivo, al pari del giudizio abbreviato o del patteggiamento.
LEGISLAZIONE
Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
La legge è da un lato intesa a chiudere, almeno in Italia, il noto dibattito sul cosiddetto “negazionismo”, che aveva dato luogo a diverse iniziative parlamentari relative all'attribuzione di rilievo e conseguenze penali alla negazione dell'olocausto ebraico. Dall'altro essa intende dare attuazione nel nostro ordinamento alla decisione quadro dell'Unione europea.
AMMINISTRATIVO
L'obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di Ncc, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, è finalizzato a garantire che il servizio cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all'esigenza di assicurare che la prestazione sia svolta a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale e non contrasta con i principi di concorrenza previsti dalle regole comunitarie. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2807 depositata dalla quinta sezione lo scorso 23 giugno
Gli “autoservizi pubblici non di linea” sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente, disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo o individuale di persone. La peculiarità consiste nel fatto che il servizio viene effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Gli arresti domiciliari di una durata di nove ore durante la notte con la misura della sorveglianza elettronica non possono essere considerati per tipologia, durata, effetti e modalità di esecuzione, valutati nel loro insieme, come misure privative della libertà personale equiparabile alla detenzione. Di conseguenza, in un simile caso, il periodo sottoposto alla restrizione della libertà in esecuzione di un mandato di arresto europeo non può essere decurtato dal calcolo della pena.