PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Siamo sicuri che la frenesia legislativa contribuisce al funzionamento della giustizia? Il dubbio contenuto in questa domanda serpeggia anche quando si leggono gli articoli della legge di conversione dell’ultimo decreto giustizia. In particolare, desta qualche preoccupazione il nuovo assetto della trattazione dei ricorsi in Cassazione. Soppressione della relazione scritta, cancellazione della previsione per la quale le parti potevano essere sentite in camera di consiglio se lo avessero chiesto: sono gli aspetti più discutibili dell’ennesima riforma del rito.
LEGISLAZIONE
Con la conversione in legge del decreto giustizia il procedimento camerale diventa la regola in Cassazione e il processo amministrativo telematico scatta dal 1° gennaio 2017.
La lettura “incrociata” degli articoli vecchi e nuovi del codice di procedura civile l
In sede di conversione, il Parlamento - oltre ad aver inserito due nuovi articoli (articolo 1-bis; articolo 7-bis), ha a p- portato numerose modifiche al testo dell'originario Dl n. 168
Dagli atti ufficiali del Parlamento emerge la dichiarata volontà di disciplinare aspetti organizzativi e procedurali per garantire il pieno svolgimento delle funzioni della Corte di cassazione, sia nell’ottica di ridurre il notevole arretrato pendente sia per rendere più efficiente ed efficace il procedimento.
Non è chiara l’indicazione «il Presidente», ma, a giudizio di chi scrive, si tratta sempre del Primo Presidente cui è riconosciuto il potere di assegnazione dei singoli ricorsi alle varie sezioni, dal momento che questo ruolo non può essere ritenuto trasferito né al presidente del collegio che ha deciso in via sommaria né al presidente della sezione.
La norma, come suggerito dal Csm, esclude dall’applicazione di tale normativa straordinaria i magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano e nominati con decreto del ministro della Giustizia 10 dicembre 2015 perché lo stesso era già ampiamente in corso e quindi in uno stato molto avanzato.
Alla perentorietà prevista nel testo del decreto legge n. 168 del 2016, viene ora - attraverso le modifiche introdotte dalla conversione - sostituita la mera possibilità che gli adempimenti in materia di deposito e comunicazioni telematiche, anziché essere effettuati dal dominus, possano essere delegati ad altro difensore domiciliatario.
Nell’ottica di scongiurare impedimenti tecnici legati al peso del file, oltre che di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, va letta anche l’ulteriore novità del testo della legge di conversione che - analogamente al processo civile telematico - introduce anche nel rito amministrativo telematico il dovere di sinteticità nella redazione degli atti di parte.
GIURISPRUDENZA
Tenuità del fatto, bancarotta fraudolenta, licenziamento per files pornografici e appalti. Questi i temi centrali della settimana affrontati dai giudici della Cassazione, nelle sezioni civili e penali, e da quelli amministrativi.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
La previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem , non configurandosi in tal caso il presupposto dell' agere necesse nel soddisfacimento d'un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l'opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.
Secondo i giudici la previsione, contenuta nel regolamento condominiale convenzionale, con la quale si pongono dei limiti all'esercizio del diritto di ciascun condomino è una vera e propria servitù atipica con la conseguenza che ogni limitazione al diritto di proprietà va indicata nella nota di trascrizione.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La convivenza dello straniero con una cittadina italiana, riconosciuta con contratto di convivenza disciplinato dalla legge 76/2016, è condizione ostativa all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) , del Dlgs 286/1998. Causa ostativa, la cui sussistenza, o meno, va valutata al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione.
L’intento della riforma è stato quello di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, e questo attraverso l’introduzione, a fianco al matrimonio regolamentato dall’articolo 82 del codice civile, del cosiddetto contratto di convivenza che deve, quindi, essere considerato.
AMMINISTRATIVO
Il concorrente di una gara d'appalto formula la propria offerta in modo da poter conseguire un utile: se la lex specialis di gara non consente la ponderazione dell'offerta, è ammissibile l'impugnazione immediata del bando di gara. Lo ha stabilito Palazzo Spada con la sentenza n. 4343 del 2016.
La sentenza costituisce un interessante esempio di decisione che, nel coniugare la rapidità del processo con la completezza e la profondità dell'analisi – non limitata quindi a profili formali – affronta di petto una questione di rilevanza sia giuridica che economica, in specie in relazione alla determinazione del valore del contratto oggetto di concessione.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
La Corte di giustizia con la causa C-16/15 torna a pronunciarsi sul lavoro a tempo determinato: ogni pronuncia rappresenta un tassello ulteriore del processo di ri-definizione del rapporto che intercorre tra lavoro cosiddetto standard e lavoro flessibile o precario.