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EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Eterogeneità, urgenza, riduzione dei tempi. Sono le principali caratteristiche contenute nella nuova legge Minniti sull'emergenza immigrati e richiedenti asilo politico. Ancora una volta il legislatore ha scelto la via del decreto legge nonostante il difficile scenario degli sbarchi appartenga purtroppo a un trend delineatosi anni fa. Il professor Codini evidenzia le novità più rilevanti del testo: il rilancio delle strutture di trattenimento in vista dell'espulsione, l'equiparazione dei Cpr alle carceri quanto all'accessibilità a controlli "esterni", l'impiego in lavori socialmente utili dei richiedenti asilo. Sulla carta si tratta di interventi interessanti che dovrebbero anche velocizzare le procedure, ma è solo in sede di attuazione che si vedranno gli effettivi risultati.
LEGISLAZIONE
Convertito in legge il Dl 13/2017 contenente le disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
Nelle more dell’attuazione, il Consiglio superiore della magistratura ha già approvato (e trasmesso al Dicastero della Guistizia) le «Linee Guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale», riservando con ulteriore atto consiliare l’attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 2 comma II, del Dl 13/2017. Nelle Linee guide il Consiglio introduce uno spunto interessante è la proposta di applicare alle Sezioni specializzate il criterio della «non esclusività» prevedendo che i giudici a esse applicati possano anche trattare una quota ridotta di affari ordinari
Si segnala che il ministero dell’Interno, con suo decreto del 10 febbraio 2017 ha introdotto la determinazione regolamentare delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/Ce, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il Dlgs 109/2012.
Con la lettura in sintesi del provvedimento uno strumento utile per ricercare le novità
La legge di conversione n. 46 del 2017 introduce delle importanti modificazioni al decreto legge 17/2017. In primo luogo, ai sensi le Sezioni specializzate in materia di immigrazione sono istituite «presso ogni tribunale ordinario del luogo ove ha sede la Corte di Appello».
Nelle more, il Csm ha già approvato le «Linee Guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla protezione», che contengono una proposta di applicare alle sezioni specializzate il criterio della «non esclusività», prevedendo che i giudici a esse applicati possano anche trattare una quota ridotta di affari ordinari.
Confermata la mancanza di gravame (e consentito, quindi, il solo ricorso in Cassazione), il legislatore della riforma vuole “potenziare” la decisione di primo grado, istituendo una decisione del Collegio. La riserva di collegialità riguarda la sola fase decisoria, essendo la trattazione affidata al giudice relatore. Questa opzione legislativa desta perplessità.
Viene anche introdotta una procedura ad hoc per l’identificazione dei minori stranieri non accompagnati e gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorirne l'affidamento familiare, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
Ci sarà un duplice regime per chi sia stato già sottoposto a colloquio in fase amministrativa: da un lato discrezionale, rimesso alla decisione del giudice; dall'altro legale, scandito da previsioni ex lege . È bene precisare che, in caso di competenza collegiale, la decisione di fissazione dell'udienza per l'ascolto del richiedente deve essere emessa dal Collegio.
Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il ministero dell’Interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11, lettera b) del richiamato Dl 95/2012), e procedere al riassorbimento entro l’anno successivo.
GIURISPRUDENZA
Interessanti pronunce in ambito civile e amministrativo. Una prima dispone la legittimità della sanzione nei confronti degli avvocati che pubblicano sul sito internet dello studio il nominativo dei loro clienti e un'altra che prevede l'obbligo per l'amministratore di condominio di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei morosi. Sul fronte Tar sì al diniego del rimborso per le spese legali sostenute da un secondino in relazione a un procedimento penale per abuso d'ufficio e abbandono del posto di servizio.