PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Dopo il superamento della concezione patrimonialistica del matrimonio, tutti hanno apprezzato la scelta della Cassazione di soddisfare esigenze sociali da tempo espresse. Secondo Marino Maglietta, Presidente dell'Associazione Crescere Insieme, se non ha più senso riferirsi al tenore di vita per il coniuge divorziato, meno che mai bisogna oggi invocarlo per il figlio minore, perfettamente tutelato sul punto dal riferimento della norma alle sue “attuali” “esigenze”, e dunque non resta che sperare nel Parlamento perché elimini un riferimento del tutto illogico, oltre che antistorico.
GIURISPRUDENZA
Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 la Cassazione si ribella all’indirizzo giurisprudenziale sull’assegno di divorzio, affermando che non è (più) rilevante né giuridicamente protetto l'interesse dell'ex coniuge a conservare il “tenore di vita” di cui godeva durante il matrimonio.
Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 la prima sezione della Corte di cassazione si ribella al granitico indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio, affermando senza mezzi termini che non è (più) rilevante né giuridicamente protetto nel nostro ordinamento l'interesse dell'ex coniuge a conservare il "tenore di vita" di cui godeva durante il matrimonio.
Viene superata la giurisprudenza del 1990 decisamente ancorata a una concezione eccessivamente rigida e patrimonialistica del matrimonio, inteso come sistemazione definitiva. In pratica se è accertato che il coniuge è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il diritto di natura assistenziale.
È da prevedere che il nuovo indirizzo interpretativo e la complessità del sistema di ammissibilità del ricorso per cassazione, daranno corso, in un futuro ormai prossimo, a un vero e proprio brainstorming, dal quale ci si augura venga fuori una soluzione destinata a consolidarsi al pari di quella individuata nel 1990.
Nell’appuntamento di questa settimana sono esaminati i seguenti quesiti, su cui c’è contrasto di giurisprudenza: se il trust rientri o non tra gli atti imponibili ex articolo 2, comma 47, del Dl n. 262 del 2006 e conseguentemente quale sia il regime che assiste l’imposta da applicare
Divorzio, autosufficienza economica al posto del tenore di vita: è la questione trattata dalla Cassazione che ha monopolizzato le discussioni dei media nella settimana. Tra gli altri temi oggetto di attenzione delle Corti: i nuovi partner non possono turbare i figli; la revoca della patente non è sanzione penale; l’esame avvocato, all'Adunanza plenaria la questione della motivazione del voto; il diritto di visita, tempi rapidi per i provvedimenti
CIVILE
GIURISPRUDENZA
In tema di contratto di locazione, ferma l'ammissibilità della sanzione di nullità del contratto per mancata registrazione del medesimo, la sanabilità della stessa con effetto ex tunc è coerente con i principi che sottendono al complessivo impianto normativo in materia dell'obbligo di registrazione del contratto di locazione e in particolare con l'espressa previsione di forme di sanatoria nella normativa succedutasi nel tempo e dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il giudice di legittimità non ha potuto non rilevare la peculiarità della nullità di un contratto per contrarietà a norme imperative, del tutto indipendente da violazioni collegate alla fattispecie negoziale, ma correlata a un'attività esterna. Tale profilo rende ammissibile la possibilità di sanare la nullità, una volta adempiuto il precetto tributario.
La clausola c laims made inserita in un contratto di assicurazione stipulato da un ente ospedaliero, in base alla quale la copertura assicurativa è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato quanto la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi del secondo comma dell'articolo 1322 del Cc, perché realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicurazione, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.
Si calcola che circa la metà degli avvocati sia tuttora sprovvista della garanzia assicurativa per la colpa professionale, e quindi essi dovranno ottemperarvi entro l’11 ottobre prossimo, termine ultimo fissato dal Dm Giustizia 22 settembre 2016, per evitare la sanzione della cancellazione dall’albo.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Le Sezioni unite hanno così risolto un vuoto normativo decisamente importante in materia di misure cautelari reali. Sul tema si erano create due diverse interpretazioni giurisprudenziali. Secondo, infatti, un primo orientamento il provvedimento di rigetto della proposta della confisca era inoppugnabile non essendo ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili. Secondo altra parte della giurisprudenza invece, anche il rigetto della proposta di confisca non preceduta dal sequestro del bene doveva considerarsi impugnabile proprio per evitare un’ingiustificata differenziazione tra provvedimenti similari. Le Sezioni unite si sono pronunciate ritenendo più corretto il secondo orientamento
È di tutta evidenza come una diversa soluzione avrebbe creato una disparità di trattamento tra i provvedimenti reiettivi e quelli applicativi. Una interpretazione decisamente razionale, ma che evidenzia l’urgenza di un intervento correttivo e più meditato da parte del legislatore che ormai si sta facendo attendere da troppo tempo.
AMMINISTRATIVO
Se due imprese partecipanti a una procedura selettiva hanno lo stesso presidente dei rispettivi consigli di amministrazione ciò determina un unico centro decisionale nella formulazione delle offerte, con conseguente violazione delle regole. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione n. 2173 del 2017.
Acclarata l’illegittimità della condotta della stazione appaltante per non avere escluso dalla gara le imprese in questione e quindi anche il raggruppamento risultato aggiudicatario, il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto la domanda della appellante intesa alla declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Se si verifica, pur in presenza di circostanze eccezionali, un intervento errato del vettore nelle azioni per rimediare a un problema, la compagnia aerea è tenuta a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri colpiti dal ritardo. E' la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con una sentenza depositata il 4 maggio (causa C-315/15).