PRIMO PIANO

EDITORIALE

Assegno divorzile, prima “sterzata” della Cassazione

IL TEMA DELLA SETTIMANA Dopo il superamento della concezione patrimonialistica del matrimonio, tutti hanno apprezzato la scelta della Cassazione di soddisfare esigenze sociali da tempo espresse. Secondo Marino Maglietta, Presidente dell'Associazione Crescere Insieme, se non ha più senso riferirsi al tenore di vita per il coniuge divorziato, meno che mai bisogna oggi invocarlo per il figlio minore, perfettamente tutelato sul punto dal riferimento della norma alle sue “attuali” “esigenze”, e dunque non resta che sperare nel Parlamento perché elimini un riferimento del tutto illogico, oltre che antistorico.

GIURISPRUDENZA

La cifra da corrispondere non deve più derivare dal raffronto con il tenore di vita avuto durante il matrimonio

Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 la prima sezione della Corte di cassazione si ribella al granitico indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio, affermando senza mezzi termini che non è (più) rilevante né giuridicamente protetto nel nostro ordinamento l'interesse dell'ex coniuge a conservare il "tenore di vita" di cui godeva durante il matrimonio.

L’autoresponsabilità prevale sul concetto di assistenzialismo

Viene superata la giurisprudenza del 1990 decisamente ancorata a una concezione eccessivamente rigida e patrimonialistica del matrimonio, inteso come sistemazione definitiva. In pratica se è accertato che il coniuge è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il diritto di natura assistenziale.

I due orientamenti sul regime di imposte da applicare al Trust

Nell’appuntamento di questa settimana sono esaminati i seguenti quesiti, su cui c’è contrasto di giurisprudenza: se il trust rientri o non tra gli atti imponibili ex articolo 2, comma 47, del Dl n. 262 del 2006 e conseguentemente quale sia il regime che assiste l’imposta da applicare

Affidamento: sì ai nuovi partner senza turbare i figli

Divorzio, autosufficienza economica al posto del tenore di vita: è la questione trattata dalla Cassazione che ha monopolizzato le discussioni dei media nella settimana. Tra gli altri temi oggetto di attenzione delle Corti: i nuovi partner non possono turbare i figli; la revoca della patente non è sanzione penale; l’esame avvocato, all'Adunanza plenaria la questione della motivazione del voto; il diritto di visita, tempi rapidi per i provvedimenti

CIVILE

GIURISPRUDENZA

La registrazione tardiva del contratto di locazione sana la nullità dell’accordo e mantiene gli effetti voluti

In tema di contratto di locazione, ferma l'ammissibilità della sanzione di nullità del contratto per mancata registrazione del medesimo, la sanabilità della stessa con effetto ex tunc è coerente con i principi che sottendono al complessivo impianto normativo in materia dell'obbligo di registrazione del contratto di locazione e in particolare con l'espressa previsione di forme di sanatoria nella normativa succedutasi nel tempo e dell'istituto del ravvedimento operoso.

Un giusto equilibrio tra le diverse esigenze dei privati e del Fisco

Il giudice di legittimità non ha potuto non rilevare la peculiarità della nullità di un contratto per contrarietà a norme imperative, del tutto indipendente da violazioni collegate alla fattispecie negoziale, ma correlata a un'attività esterna. Tale profilo rende ammissibile la possibilità di sanare la nullità, una volta adempiuto il precetto tributario.

Illecita la clausola claims made se la copertura assicurativa opera solo per danni e richieste formulati durante il contratto

La clausola c laims made inserita in un contratto di assicurazione stipulato da un ente ospedaliero, in base alla quale la copertura assicurativa è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato quanto la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi del secondo comma dell'articolo 1322 del Cc, perché realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicurazione, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Principio estensibile alle responsabilità in ambito forense

Si calcola che circa la metà degli avvocati sia tuttora sprovvista della garanzia assicurativa per la colpa professionale, e quindi essi dovranno ottemperarvi entro l’11 ottobre prossimo, termine ultimo fissato dal Dm Giustizia 22 settembre 2016, per evitare la sanzione della cancellazione dall’albo.

PENALE

GIURISPRUDENZA

Appellabile il decreto che rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicare la confisca non preceduta dal sequestro

Le Sezioni unite hanno così risolto un vuoto normativo decisamente importante in materia di misure cautelari reali. Sul tema si erano create due diverse interpretazioni giurisprudenziali. Secondo, infatti, un primo orientamento il provvedimento di rigetto della proposta della confisca era inoppugnabile non essendo ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili. Secondo altra parte della giurisprudenza invece, anche il rigetto della proposta di confisca non preceduta dal sequestro del bene doveva considerarsi impugnabile proprio per evitare un’ingiustificata differenziazione tra provvedimenti similari. Le Sezioni unite si sono pronunciate ritenendo più corretto il secondo orientamento

Decisione obbligata in considerazione del vuoto normativo

È di tutta evidenza come una diversa soluzione avrebbe creato una disparità di trattamento tra i provvedimenti reiettivi e quelli applicativi. Una interpretazione decisamente razionale, ma che evidenzia l’urgenza di un intervento correttivo e più meditato da parte del legislatore che ormai si sta facendo attendere da troppo tempo.

AMMINISTRATIVO

Basta che l’alterazione concorrenziale sia un evento possibile

Acclarata l’illegittimità della condotta della stazione appaltante per non avere escluso dalla gara le imprese in questione e quindi anche il raggruppamento risultato aggiudicatario, il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto la domanda della appellante intesa alla declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato.

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Il vettore aereo deve risarcire se dopo un evento eccezionale accumula ulteriore ritardo per verifiche non necessarie

Se si verifica, pur in presenza di circostanze eccezionali, un intervento errato del vettore nelle azioni per rimediare a un problema, la compagnia aerea è tenuta a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri colpiti dal ritardo. E' la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con una sentenza depositata il 4 maggio (causa C-315/15).

Elenco di tutti gli argomenti

  1. a

    Assicurazione

    Appalti

  2. e

    Espropriazioni

  3. l

    Locazioni

  4. m

    Mafia

  5. p

    Procedimento penale

  6. r

    Reati contro la persona

    Reati contro la pubblica amministrazione

    Responsabilità e risarcimento

  7. s

    Separazione e divorzio

  8. t

    Trust

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