PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
La vicenda del recepimento del reato di tortura in Italia è destinata a continuare. Nonostante la recente adozione di una legge, dopo anni di proposte che non vedevano mai la “luce”, le polemiche non cesseranno. Se, infatti, l’introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento non può che essere salutata con favore, l’insufficiente attuazione del diritto internazionale che ne risulta si presta a seria critica e sarà inevitabilmente “attaccata” in sede internazionale.
LEGISLAZIONE
La legge n. 103 del 23 giugno 2017 che modifica il codice penale, il Cpp e l’ordinamento penitenziario.
Il testo a fronte di tutti gli articoli del codice penale modificati dalla legge 103/2017
Tutte le modifiche apportate dalla legge 103/2017 al codice di procedura penale
Le norme delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale modificate dalla legge 103/2017
La mappa della legge 103/2017 con il riferimento della pagina in cui sono commentati i commi della riforma.
Larga parte delle innovazioni attiene a problematiche processuali, ma, forse, le modifiche che hanno ricevuto la maggiore attenzione a livello di opinione pubblica sono quelle in tema di prescrizione, istituto che il nostro legislatore, nonostante le letture fornite dalla giurisprudenza europea, mantiene nell'ambito del diritto penale sostanziale.
In materia di indagini preliminari, si prevede che alla scadenza del termine di durata massima il pubblico ministero ha tre mesi di tempo, salva proroga di altri tre mesi concessa dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale.
Ricca di novità la parte della riforma dedicata alla disciplina delle impugnazioni, con attenzione sia alla parte generale, sia alle previsioni riguardanti i singoli mezzi. Le modifiche sul titolo I del libro IX riguardano ad esempio la possibilità per l'imputato di presentare personalmente l'impugnazione, non più estesa al ricorso per cassazione.
La limitazione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai soli reati procedibili a querela ne riduce fortemente l'operatività, non foss'altro perché l'intervenuta composizione dei rapporti privatistici sottostanti rende ragionevole che si pervenga alla definizione del procedimento attraverso il ricorso alla remissione della querela.
Per i delitti commessi nei confronti di persona minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età del soggetto offeso, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso “si inzia a contare” dall'acquisizione della notizia di reato.
È inutile nascondersi che questo sacrosanto mezzo di garanzia viene generalmente utilizzato ( rectius , strumentalizzato) proprio allo scopo di far cadere nel nulla per decorso del tempo le accuse nelle more del giudizio d'impugnazione, proprio perché il secondo grado e la sede di legittimità seguono sovente ritmi ancor più biblici del primo grado.
GIURISPRUDENZA
Da segnalare questa settimana la sentenza delle sezioni Unite civili sul punitive damagese. Secondo i giudici della Suprema corte non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi, posto che la responsabilità civile non assolve soltanto una funzione riparatoria, ma anche deterrente e sanzionatoria. Per il diritto penale, invece, è importante la sentenza con la quale la Cassazione ha condannato un padre per concorso nel reato di dichiarazione infedele nella gestione dell'impresa individuale della figlia.