PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il ruolo dei giudici amministrativi è quello di garantire i diritti dei cittadini, di costituire un presidio sicuro contro la corruzione e il malaffare nelle pubbliche amministrazioni. L'intenzione, per ora solo prospettata, di abolirli inaugurerebbe invece una preoccupante stagione di cambiamento, improntata alla riduzione dei controlli sulla legittimità della funzione pubblica. Lo sottolinea con forza Fabio Mattei, nuovo presidente dell'Anma. Secondo Mattei alcuni aspetti procedurali e sostanziali del “sistema” vanno migliorati, ma l'importanza del ruolo dei giudici amministrativi nella società civile resta sempre determinante.
GIURISPRUDENZA
Con due decisioni la Corte costituzionale interviene ancora una volta sulla costituzionalità del regime sanzionatorio delle sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alle pene applicabili ai fatti non lievi aventi a oggetto droghe pesanti.
Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, comma 3, della Costituzione, e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 4 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in relazione all'articolo 3 della Cedu.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, comma 2, e 27 della Costituzione.
La Corte costituzionale nelle due ordinanze ha ribadito il limite dell'intervento censorio, individuato nel fatto che la Consulta non può sostituire alle scelte del legislatore, pur costituzionalmente illegittime, proprie e autonome quantificazioni punitive, senza invadere un ambito affidato proprio al legislatore.
Illegittimo il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della tenuità fallimentare sulla recidiva reiterata. Possibile lo stalking professionale. L'avvocato non può minacciare il giudice con l'azione di responsabilità. Legittima la perequazione urbanistica. Questi i principi più significativi espressi questa settimana dai giudici civili, penali e amministrativi.
LEGISLAZIONE
I commi della legge 103/2017 commentati e la pagina di riferimento.
L’estensione alle ipotesi di cui all’articolo 624- bis del Cp è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta scarsamente coerente con la nozione di delitti commessi «con violenza alla persona», finora autorevolmente letta dalla migliore interpretazione giurisprudenziale, in modo coerente con la ratio della legge n. 119 del 2013.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.
Sembra azzardato ritenere che alla responsabilità civile non sia assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione: e soprattutto desta stupore che anche nelle più ampie sfere venga auspicato un intervento atto a imporre incontrollabili mezzi di effettiva punizione pecuniaria all'arbitrio del giudice.
L'articolo 6 del Dl 132/2014 convertito dalla legge 162/2014 che disciplina la negoziazione assistita dagli avvocati in materia di separazioni e divorzi, non è norma speciale rispetto alla figura generale regolata dall'articolo 5 del medesimo decreto. Anche se gli accordi di negoziazione in materia familiare producono gli effetti e tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio, ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, è necessaria l'autenticazione da parte di «pubblici ufficiali a ciò autorizzati», secondo quanto previsto dall'articolo 2657 del codice civile.
I giudici ribadiscono la differenza tra autentica notarile e certificazione dell’autografia dell'avvocato, precisando che la seconda ha come unico fine la trasmissione dell’accordo di negoziazione all’ufficiale di stato civile per gli adempimenti anagrafici, dandosi per presupposto che l’attività certificativa del legale resta circoscritta all’identificazione delle parti.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Al reato di maltrattamenti in famiglia, configurabile anche all'interno di una coppia di fatto, possono ricondursi, in presenza di figli comuni, anche le condotte successive alla cessazione della convivenza, per la permanenza di reciproci doveri di rispetto, assistenza morale e materiale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 25498 del 22 maggio 2017.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Sulla violazione dei limiti dimensionali dei ricorsi si è espresso il Consiglio di Stato con la decisione n. 2852 del 12 giugno 2017, sostenendo che nel caso in cui il ricorso di appello ecceda i limiti dimensionali prescritti dal vigente decreto senza l'autorizzazione preventiva dal Presidente del Consiglio di Stato, la parte dell'appello eccedente i predetti limiti non è esaminabile.
Tra le diverse forme di contrasto al cosiddetto abuso del processo il tema delle spese di giudizio ha costituito una delle armi che il legislatore ha affidato al giudice, quantomeno a fini general preventivi, tali da scoraggiare la proposizione di azioni prive di fondamento.
Tuttavia, ciò non ha avuto gli effetti auspicati sul processo amministrativo.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Se i giudici di appello sono chiamati a decidere sulla fondatezza delle accuse e raggiungono un verdetto di condanna dopo l'assoluzione in primo grado è necessario che procedano a un esame diretto delle prove. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Lorefice contro Italia (ricorso n. 63446/13).