PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Ben venga, una legge per il mercato e la concorrenza: è l'ennesimo varco nel muro delle contraddizioni della nostra professione che individua chi, nell'Avvocatura, vuole superarle governando i cambiamenti in atto e chi resiste in nome di chissà che cosa. Questa la posizione di Luigi Pansini, segretario generale dell'Associazione nazionale forense. La sua risposta a chi in queste settimane ha attaccato la legge n. 124 del 2017 è netta: non ha senso difendere ciò che oramai è indifendibile, la legge professionale ha fallito nel suo intento e i tutti i dati lo confermano.
LEGISLAZIONE
Il testo del decreto legge 25 giugno 2017 n. 99 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 31 luglio 2017 n. 121 . In sede di conversione è confluito il testo di un altro decreto llegge il n. 89 del 2017 che interviene sulle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari.
Dall'accertamento dello stato di dissesto o del connesso rischio da parte della Bce all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa deciso dal Governo italiano e dalla Banca d'Italia. Procedura a cui è stato affiancato un aiuto di Stato. Vanno in più direzioni le disposizioni del decreto legge 99/2017, incluso il ristoro per i creditori subordinati delle due banche.
Per la cessione delle due banche venete poste in liquidazione, la procedura di selezione ha coinvolto sei potenziali acquirenti: l'offerta di Intesa Sanpaolo è risultata nettamente la migliore, poiché idonea ad assicurare la continuità aziendale e a minimizzare le componenti da lasciare in capo a Veneto Banca e Popolare di Vicenza.
Lo Stato concede a Intesa Sampaolo garanzie a fronte di rischi di varia natura per un valore massimo pari a circa 6 miliardi. È il decreto ministeriale di adozione della liquidazione delle due banche venete a stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione. Ed è un collegio di esperti indipendenti a effettuare una due diligence sul compendio ceduto.
Covertito in legge il Dl contenente le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.
All'esito della conversione il testo del decreto si è irrobustito, sia di commi che di articoli nuovi. La delicatezza del tema ha scaldato un dibattito, contratto e contingentato dai tempi imposti per la conversione. Anche l'approfondimento parlamentare ne ha risentito. Ne è scaturita una legge piuttosto complessa caratterizzata da numerose interpolazioni.
GIURISPRUDENZA
Settimana interessante su vari fronti. Per il civile, la Suprema corte si è espressa in tema di Consob; in ambito penale i giudici di Piazza Cavour hanno affrontato il tema del reato per impedito controllo; e infine, nel settore amministrativo spicca la sentenza Tar che ha bocciato il numero chiuso per le facoltà umanistiche dell'Università di Milano.
SPECIALE La riforma della magistratura onoraria: la mappa del provvedimento e l'analisi degli esperti Dall'ufficio per il processo alle disposizioni transitorie
SPECIALE
La riforma della magistratura onoraria: la mappa del provvedimento e l'analisi degli esperti Dall'ufficio per il processo alle disposizioni transitorie
LEGISLAZIONE
La mappa con le norme e la pagina del commento.
Secondo le nuove disposizioni l'ufficio per il processo dovrebbe assorbire anche una quantità di magistrati onorari che, soprattutto a domanda, consentiranno in tal modo di sopperire in larga misura alle carenze endemiche della giustizia sia pure in tono minore quanto all'audience e soprattutto ai compensi.
Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico il vice procuratore onorario assegnato alla struttura organizzativa denominata «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica» può solo coadiuvare il magistrato professionale e, sotto la sua direzione, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria.
Dev'essere un secondo lavoro: lo dichiara il comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 116/2017 nell'enunciare che l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
Va sottolineata la grave contraddittorietà dell’intera riforma che, da un lato, amplia in modo assai notevole le competenze dell’ufficio del giudice di pace e, dall’altro, riduce in modo assai significativo l’impegno richiesto ai magistrati onorari addetti a tale ufficio giudiziario,visto che l’impegno non può essere superiore a due giorni la settimana.
Per le cause relative a beni mobili e per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti le soglie massime di valore sono aumentate fino a sei volte. Nel primo caso passano da 5mila a 30mila euro mentre per il risarcimento negli incidenti stradali si cresce degli attuali 20 mila euro fino 50mila..
Il criterio di determinazione del valore dei diritti reali immobiliari è individuato
nel reddito domenicale del terreno o catastale del fabbricato: nonostante il loro recente e generalizzato aggiornamento, pare potersi fondatamente dubitare che questi saranno in grado di indicare esattamente il valore dei diritti controversi
Tradizionalmente, non si era mai attribuita al giudice di pace, in quanto ufficio composto soltanto da magistrati onorari, competenza nei processi di esecuzione forzata, ritenendosi che l’uso della forza pubblica insita in questi processi fosse manifestazione diretta della sovranità dello Stato e potesse/dovesse essere concessa con estrema cautela
Per effetto dell’unificazione delle figure del giudice di pace e del giudice onorario di tribunale operata dalla riforma, l’articolo 30 del Dlgs 116/2017 viene a operare per questa fase d’interregno, fin da oggi per un quadriennio, un rimescolio delle funzioni da attribuire ai magistrati in servizio, di non agevole lettura.