PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Che fare per la giustizia civile? Dopo il variegato pacchetto di riforme che l'anno appena chiuso ha portato con sé, più che ostinarsi nella ricerca di immediate ricette da offrire, il professor Mauro Bove, sostiene che bisognerebbe fermarsi ad analizzare la situazione e comprenderne i profili. Insomma prima di improvvisare risposte, si dovrebbero trovare le domande giuste, aderenti alla realtà da governare. Si può infatti continuare a discettare di geografia giudiziaria, di ufficio del processo, di processo civile telematico e poi ancora di come inventare il rito o i riti più efficienti, ma il problema resta sempre ancorato alla medesima reticenza di fondo: il non avere il coraggio di dire che una vera ripartenza esige una presa di coscienza innanzitutto culturale.
LEGISLAZIONE
Approvato il 29 dicembre 2016 e pubblicato in GU il 30 dicembre il Dl 30 dicembre 2016 n. 244 (Proroga e definizione di termini) cosiddetto Milleproroghe
Con scadenze annuali o semestrali (ma ciò spesso finisce col costringere a un decreto proroga termini estivo) vengono tradizionalmente prorogate una serie di norme di valenza ed effetto temporale. In particolare, le disposizioni possono avere a oggetto il rinvio dell'entrata in vigore di modifiche legislative o la proroga di regimi transitori o eccezionali.
GIURISPRUDENZA
Le discipline di celebrazione delle nuove unioni di alcuni enti locali sono oggetto di ricorsi al Tar per presunte discriminazioni in termini di luoghi, orari e tariffe rispetto al matrimonio. tradizionale
In attesa dei decreti attuativi della legge n. 76 del 2016 (decreti approvati e in attesa di pubblicazione), la giurisprudenza inizia ad occuparsi del nuovo istituto familiare delle “Unioni Civili”, sin da subito intervenendo per arginare il rischio di discriminazioni anche solo indirette, realizzate a livello locale, mediante disposizioni regolamentari
Siamo di fronte a una sospensiva, ma le questioni restano e la giurisprudenza dovrà dare risposte. In questo caso si arriva già a una conclusione: il fatto che si costituisca una unione civile – e non un matrimonio – è la ragione per cui agli uniti vengono riservati giorni diversi rispetto a quelli garantiti ai coniugi.
Con due sentenze, la n. 5047 e la n. 5048, entrambe pubblicate il 1° dicembre 2016, la terza sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente affermato l'illegittimità, e quindi l'inefficacia, dei decreti dei Prefetti che nel 2014, sulla scorta della c.d. circolare Alfano del 7 ottobre 2014, annullarono per via gerarchica le trascrizioni nei registri dello stato civile di ben tredici matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso, trascrizioni disposte dai sindaci di Milano e di Udine.
Il Consiglio di Stato, con due sentenze, ha completato un significativo revirement rispetto al suo precedente orientamento in materia, consolidando così gli effetti delle trascrizioni nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero, a suo tempo compiute dai sindaci di Milano e di Udine.
Locazioni, avvocati, sentenza Thyssen, oneri di urbanizzazione e dati personali. Sono solo alcuni dei temi affrontati dai giudici della Cassazione , amministrativi e comunitari. Su questo numero la consueta rassegna delle decisioni è più ricca perché ripercorre i principi espressi nelle ultime due settimane.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Poiché il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare le delibere dell'assemblea condominiale decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, qualora il plico diretto a questi ultimi, contenente il verbale della deliberazione, non sia lasciato al loro indirizzo ma depositato nell'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
Per la Cassazione non è possibile ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione a quello del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, perché in tal caso verrebbe affidata al mero arbitrio del destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione del documento notificato.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a “2000 volte” il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Dm 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 47978 del 2016.
La Cassazione ha chiarito quando scatta l’aggravante per l’ingente quantità in materia di stupefacenti. In particolare è stato evidenziato - anche in funzione delle diverse sostanze previste dalla tabella allegata al Dm 11 aprile 2006 - che l’aggravante deve essere individuata quando venga superato di 2000 volte il valore massimo espresso in milligrammi.
AMMINISTRATIVO
Il decreto n. 222 del 2016 (non a caso definito “Scia 2”) porta a compimento l'opera avviata con il testo di cui al Dlgs n. 126 del 2016, cosiddetta “Scia 1”.
Insieme al deposito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale è stato pubblicato il decreto legislativo n. 222 - attuativo di uno dei vari punti rilevanti di cui alla legge n. 124 del 2015 – cosiddetta “Scia 2”, contenente diverse novità, specie in materia di edilizia. Il testo è stato adottato previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.
Con una tecnica normativa peculiare, l’individuazione della disciplina applicabile contenuta nel Dlgs 222/2016 è rimessa in gran parte alla tabella A allegata nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo che si utilizza.
L’intervento del legislatore delegato si è mosso su due binari: da una parte razionalizzando, all’insegna della semplificazione, la tipologia dei titoli edilizi richiesti per i diversi interventi, ampliando le ipotesi di liberalizzazione, dall’altra operando una ricognizione dei vari regimi amministrativi, di cui all’allegato del decreto 222/2016.
Dall’11 dicembre 2016 per le opere da realizzare ex novo il decreto legislativo 222/2016 abolisce la «Dichiarazione di inizio di attività» in alternativa al permesso di costruire, sostituita dalla Scia con inizio posticipato dei lavori considerata la rilevanza degli interventi edilizi alla stessa riferita.