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IL MERITO

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PRIMO PIANO

EDITORIALE

Civile, basta riforme facciamo funzionare le cose che ci stanno

IL TEMA DELLA SETTIMANA Che fare per la giustizia civile? Dopo il variegato pacchetto di riforme che l'anno appena chiuso ha portato con sé, più che ostinarsi nella ricerca di immediate ricette da offrire, il professor Mauro Bove, sostiene che bisognerebbe fermarsi ad analizzare la situazione e comprenderne i profili. Insomma prima di improvvisare risposte, si dovrebbero trovare le domande giuste, aderenti alla realtà da governare. Si può infatti continuare a discettare di geografia giudiziaria, di ufficio del processo, di processo civile telematico e poi ancora di come inventare il rito o i riti più efficienti, ma il problema resta sempre ancorato alla medesima reticenza di fondo: il non avere il coraggio di dire che una vera ripartenza esige una presa di coscienza innanzitutto culturale.

LEGISLAZIONE

Il rinnovo ambulanti apre un nuovo fronte con le istituzioni Ue

Con scadenze annuali o semestrali (ma ciò spesso finisce col costringere a un decreto proroga termini estivo) vengono tradizionalmente prorogate una serie di norme di valenza ed effetto temporale. In particolare, le disposizioni possono avere a oggetto il rinvio dell'entrata in vigore di modifiche legislative o la proroga di regimi transitori o eccezionali.

GIURISPRUDENZA

No a discriminazioni nell’effettuazione delle cerimonie

Siamo di fronte a una sospensiva, ma le questioni restano e la giurisprudenza dovrà dare risposte. In questo caso si arriva già a una conclusione: il fatto che si costituisca una unione civile – e non un matrimonio – è la ragione per cui agli uniti vengono riservati giorni diversi rispetto a quelli garantiti ai coniugi.

Trascrizione “nozze gay”: illegittimi i decreti di annullamento del 2014 in base alla circolare Alfano

Con due sentenze, la n. 5047 e la n. 5048, entrambe pubblicate il 1° dicembre 2016, la terza sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente affermato l'illegittimità, e quindi l'inefficacia, dei decreti dei Prefetti che nel 2014, sulla scorta della c.d. circolare Alfano del 7 ottobre 2014, annullarono per via gerarchica le trascrizioni nei registri dello stato civile di ben tredici matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso, trascrizioni disposte dai sindaci di Milano e di Udine.

Senza una norma niente annullamento per gli atti trascritti

Il Consiglio di Stato, con due sentenze, ha completato un significativo revirement rispetto al suo precedente orientamento in materia, consolidando così gli effetti delle trascrizioni nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero, a suo tempo compiute dai sindaci di Milano e di Udine.

Contratti di locazione senza registrazione nulli e fonte di danno

Locazioni, avvocati, sentenza Thyssen, oneri di urbanizzazione e dati personali. Sono solo alcuni dei temi affrontati dai giudici della Cassazione , amministrativi e comunitari. Su questo numero la consueta rassegna delle decisioni è più ricca perché ripercorre i principi espressi nelle ultime due settimane.

CIVILE

GIURISPRUDENZA

Delibera non più impugnabile dai condomini assenti decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso di giacenza alla posta

Poiché il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare le delibere dell'assemblea condominiale decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, qualora il plico diretto a questi ultimi, contenente il verbale della deliberazione, non sia lasciato al loro indirizzo ma depositato nell'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

Quella necessità di un bilanciamento degli interessi

Per la Cassazione non è possibile ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione a quello del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, perché in tal caso verrebbe affidata al mero arbitrio del destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione del documento notificato.

PENALE

GIURISPRUDENZA

Stupefacenti: l’aggravante dell’ingente quantità scatta se supera di 2000 volte i milligrammi tollerati dalla legge

La circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a “2000 volte” il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Dm 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 47978 del 2016.

Per ogni sostanza si deve “rispolverare” il Dm 11 aprile 2006

La Cassazione ha chiarito quando scatta l’aggravante per l’ingente quantità in materia di stupefacenti. In particolare è stato evidenziato - anche in funzione delle diverse sostanze previste dalla tabella allegata al Dm 11 aprile 2006 - che l’aggravante deve essere individuata quando venga superato di 2000 volte il valore massimo espresso in milligrammi.

AMMINISTRATIVO

L’intesa con le regioni esclude la correzione del provvedimento

Insieme al deposito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale è stato pubblicato il decreto legislativo n. 222 - attuativo di uno dei vari punti rilevanti di cui alla legge n. 124 del 2015 – cosiddetta “Scia 2”, contenente diverse novità, specie in materia di edilizia. Il testo è stato adottato previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Elenco di tutti gli argomenti

  1. c

    Condominio

    Circolazione stradale

  2. g

    Giustizia

  3. l

    Locazioni

    Lavoro e formazione

  4. p

    Pubblica amministrazione

  5. r

    Responsabilità e risarcimento

    Reato

  6. s

    Status e capacità

    Stupefacenti

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