PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Con l’ennesimo ritocco agli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, operato dalla nuova legge sulla concorrenza, il legislatore recepisce gli input provenienti dalla giurisprudenza: garantire la pienezza del risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito. Il professore Giovanni Comandé si augura che l'individuazione di un criterio generale rappresenti solo l'inizio di un percorso più completo, dove il prossimo passo sono le tabelle uniche in Rca e poi la trasformazione in tabelle uniche e basta.
LEGISLAZIONE
Tutti i commenti dei nostri esperti comma per comma. Quelli usciti sul n. 41 di «Guida al Diritto» e quelli di questa settimana.
La novità più rilevante di questo passaggio normativo consiste proprio nel fatto che l’impresa ha facoltà di non fare l’offerta di risarcimento quando emergano indici di anomalia elencati nell’apposito provvedimento Ivass di prossima pubblicazione, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici come la “scatola nera”.
La nuova misura è applicabile anche alle polizze in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. Le compagnie di assicurazione quindi possono proporre fin da subito la rinegoziazione del contratto che tenga conto della nuova condizione introdotta. Non si tratta di un obbligo ma di una facoltà.
L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni, accertate semestralmente e contestate con atto da notificare entro il termine di centoventi giorni, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre, sono punite con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, oppure cambiare gestore devono avere caratteristiche identificate ex lege: essere “semplici”, di immediata operatività e seguire le stesse forme utilizzabili al momento dell'attivazione.
Le misure introdotte sui casi di fatture di rilevante importo, derivanti da ritardi o interruzioni o prolungata indisponibilità̀ dei dati di consumo reali, intervengono a “danno fatto” invece di preoccuparsi di evitarlo. Opportuna sarebbe stata una disciplina che limitasse nel tempo la possibilità dei conguagli a fronte di consumi presunti.
L’articolo 73 della legge sul diritto d’autore viene modificato in modo tale da consentire il superamento della disciplina precedente, che consegnava nelle mani dei (soli) produttori l’esercizio del diritto all’equo compenso. Ciò comporterà la revisione dei rapporti tra utilizzatori, rappresentanti dei produttori e le collecting company.
L’autorità nazionale di regolamentazione a norma del comma 58 della legge 124/2017, sentito il ministero della Giustizia, determinerà gli specifici requisiti per il rilascio delle licenze individuali che ora deve essere subordinato a obblighi del servizio universale con riguardo ad esempio alla sicurezza, alla qualità e alla continuità.
Il provvedimento introduce obblighi di pubblicazione per le sovvenzioni di natura statale ricevute da alcune categorie di soggetti. I destinatari della norma sono varie associazioni: in particolare, quelle di protezione ambientale a carattere nazionale, dei consumatori e degli utenti - entrambe rappresentative a livello nazionale - le onlus e le fondazioni.
L’operazione di locazione finanziaria descritta dal legislatore del 2017 attenua il collegamento negoziale tra il contratto di leasing, corrente fra utilizzatore e concedente, e quello “a monte” di vendita o di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità del bene.
Le società professionali composte da avvocati esistono da tempo in molti Stati anche europei, ma in Italia occorre risalire da lontano, dal divieto imposto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 («Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza») che venne ispirato dalle più ignobili vicende che abbiano attraversato il nostro Paese.
La legge sulla concorrenza impone, in ogni caso, al legale di comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo il precedente riferimento alla eventuale richiesta del cliente. Il professionista inoltre deve chiarire la complessità dell’incarico e fornire tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili.
La novità più rilevante è senz’altro quella che rende facoltativo, e non più obbligatorio, il deposito del prezzo al notaio da versare sull'apposito conto corrente dedicato: ciò avverrà quindi solo «se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito».
Le attività di controllo verranno svolte dai Consigli notarili tramite un collegio composto da tre notai nominati ogni due anni, scelti tra quelli appartenenti ad altri distretti della stessa Corte d’appello. Per consentire che le operazioni si svolgano agevolmente, il professionista ispezionato dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione che gli è richiesta.
Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge le società di ingegneria devono stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e garantire che tali attività siano svolte in modo qualificato professionisti.
Prima dell’accettazione dell’incarico il professionista deve rendere noto al cliente in forma scritta o digitale la complessità del lavoro, deve fornire tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili, indicare un preventivo di massima e dati della polizza assicurativa stipulata per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
I vantaggi che derivano alle imprese turistico ricettive dalla circostanza di essere inserite tra le offerte dei vari siti – specie internazionali – internet, nonché dal poter praticare alla clientela terza (non segnalata dai detti siti) prezzi più elevati, sono tali che difficilmente queste rinunceranno ad aderire ai vari ”canali on line”.
I concessionari e i gestori dei servizi di trasporto passeggeri dovranno rendere note agli utenti le modalità per accedere alla carta dei servizi. La carta dei servizi è il mezzo attraverso il quale si individuano gli standard della prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al consumatore
GIURISPRUDENZA
In tema di locazioni, il recesso è valido solo se scritto, il patto orale non è previsto. L'avvocato deve dotarsi degli strumenti tecnici per potere leggere una notifica formata in maniera corretta col mezzo telematico. Le azioni no-Tav non sono azioni terroristiche: legittima l'esclusione dalla gara se la società non è stata trasparente in passato. Ecco i principi più interessanti della settimana espressi dalle nostre corti.