PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA La riforma delle intercettazioni tra poco sarà definitiva e Anm ha apprezzato fin dall'inizio i valori ispiratori del testo perché le indagini giudiziarie non possono essere l'occasione per diffondere in modo indiscriminato informazioni personali e sensibili. Secondo il presidente Eugenio Albamonte, alcuni passaggi normativi relativi alle conversazioni irrilevanti e all'utilizzo dei trojan però andrebbero migliorati: si tratta di interventi minimi ma che renderebbero le nuove regole più pratiche e facilmente utilizzabili.
GIURISPRUDENZA
Una rilettura in forma sintetica delle 3200 pagine delle motivazioni della sentenza su “Mafia Capitale”.
Nel caso dell'associazione denominata “Mafia Capitale” non sussiste il requisito essenziale dell'organizzazione mafiosa, che ha piuttosto i connotati del sodalizio punito ai sensi dell'articolo 416 del codice penale.
Siamo davanti a una conclusione rigorosa e, ovviamente, provvisoria ma che pone con fermezza l’esigenza di un controllo giurisdizionale fortemente ancorato al principio di legalità. In conclusione, è necessario un accertamento degli elementi caratterizzanti delle organizzazioni che operano fuori dei territori di origine.
Dall’accertamento del reato di evasione fiscale, passando dal danno biologico liquidabile pro quota, fino ad arrivare alla reputazione offesa tramite Instagram: sono questi temi alle attenzione dei giudici nella settimana
CIVILE
GIURISPRUDENZA
In relazione ai danni causati da terzi a un assistito presso il Ssn, l’azienda sanitaria non può esercitare un’azione surrogatoria o di rivalsa nei confronti del danneggiante.
In caso di danno procurato a un assistito, il Servizio sanitario nazionale non può agire in via di rivalsa ex articolo 1916 del Cc proprio in funzione della natura fiscale assegnata alle prestazioni. L’azienda sanitaria deve muoversi in via diretta contro il soggetto che ha procurato il danno al proprio assistito secondo quanto previsto dall’articolo 2043 del Cc.
Resta valida la dichiarazione dei coniugi davanti a una ministro di culto - ma non trascritta nello Stato civile - in relazione ai rapporti patrimoniali futuri: è questo il principio espresso dai giudici della Suprema corte con la decisione in commento.
Le scelte effettuate dai coniugi sul regime patrimoniale che intendono adottare e che dichiarano al ministro del culto restano pienamente valide anche se poi non vengono trascritte nei registri dello stato civile. La Cassazione ha ritenuto, infatti, che si tratta comunque di una volontà a cui deve essere riconosciuta validità anche in assenza di opponibilità a terzi.
PENALE
GIURISPRUDENZA
L'articolo 590- sexies del Cp integra una «causa di non punibilità» dell'esercente la professione sanitaria, applicabile, alle condizioni di legge, indipendentemente dal grado della colpa, nel solo caso di "imperizia" nella fase esecutiva dell'applicazione delle linee guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 50078 del 2017.
Rispetto a condotte negligenti, qualificate da colpa lieve, commesse nella vigenza della legge “Balduzzi”, neppure la previgente disciplina potrebbe essere invocata, quale norma più favorevole, perché, il disposto dell’articolo 3 della passata norma valeva solo quando si fosse dovuto giudicare della “perizia” e non quando era in discussione la negligenza.
AMMINISTRATIVO
La sentenza n. 5031 del 2017 del Consiglio di Stato è molto interessante perché consente di fare il punto su due questioni centrali: il concetto di “organismo di diritto pubblico” e l'annoso problema della spending review che, per legge, è imposta alle Pa.
Come prima cosa i giudici rettificano l’orientamento del Tar sulla natura giuridica dell'atto di aggiornamento dell’Istat: non ha natura legislativa ma, semplicemente, provvedimentale ed è quindi suscettibile del sindacato di legittimità davanti al Ga. Nella seconda parte della sentenza ribadiscono la natura pubblicistica delle fondazioni lirico-sinfoniche.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Se le norme interne bloccano ogni possibilità di accordo tra cliente e avvocato per stabilire un onorario inferiore a quello fissato da un'organizzazione forense non controllata dall'autorità pubblica, si violano le norme Ue sulla libera concorrenza. Lo hanno affermato i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione a un caso della Bulgaria.