PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il 25 maggio con l’entrata in vigore del Regolamento (Eu) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, noto con l’acronimo inglese Gdpr, è cambiato il mondo dei dati personali. Cosa succede a imprese, pubblica amministrazione e cittadini? Ce lo spiega il professore Giovanni Comandè che analizza le nuove regole alla luce di uno dei principi cardine della direttiva: continuo bilanciamento tra legittimi interessi del titolare del trattamento e dei soggetti i cui dati sono trattati.
PRASSI
Il Consiglio ha colto perfettamente il senso della “riforma” che ha un solo nome: “responsabilizzazione”. È il primo, fondamentale e irrinunciabile presupposto del Regolamento, reso in inglese l’”accountability”: pur in un quadro non rivoluzionario, ma di armonizzazione, si tratta di un vero e proprio ribaltamento della prospettiva giuridica adottata a livello europeo.
Lo sciopero selvaggio che procura ritardi e cancellazioni di voli, non può essere considerato come una circostanza eccezionale in quanto situazione legata alle normali misure di gestione delle aziende. Il vettore, non sussistendo una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento, sarà tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal diritto Ue. Lo stabilisce la Corte di giustizia con la sentenza 17 aprile 2018.
La circolare 23 maggio 2018 del ministero della Giustizia chiarisce sugli accordi conclusi davanti all’ufficiale di stato civile o a seguito di negoziazione assistita:
sull’autorità competente a rilasciare il certificato ex art. 39 Reg. (CE) n. 2201 del 2003.
Problemi potrebbero sorgere in relazione al valore della certificazione rilasciata dal Comune, nello Stato in cui viene richiesto il riconoscimento e l'esecuzione, ma essi dovranno comunque venir risolti sulla base di quanto disposto dal Regolamento Ce che non esclude appunto la certificazione amministrativa rilasciata dal Paese di origine.
GIURISPRUDENZA
Sezioni Unite civile in primo piano questa settimana. Spicca la sentenza sulla compensatio lucri cum damno e poi quella del licenziamento nel periodo di comporto. Sul fronte penale il reato esaminato è l'estorsione automatica, mentre in campo amministrativo il tema riguarda gli appalti in forma aggregata.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Le quattro sentenze “gemelle” delle sezioni Unite risolvono contrasti interpretativi con impatti su numerosi settori
: dalla Rc agli istituti risarcitori del danno da fatto illecito; dai principi regolatori delle surroghe assicurative fino alle conseguenze sugli enti assistenziali e sulle Compagnie pubbliche e private.
Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto. Lo stabiliscono le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12564/2018.
Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto. Lo dice la Cassazione con la sentenza a sezioni Unite 12565/2018.
L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. Così si sono espresse le sezioni Unite civili con la sentenza 12566/2018.
Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto. Lo ha previsto la Cassazione, sentenza a sezioni Unite, n. 12567 del 2018.
Le condizioni perché possa operare la compensatio sono che l’indennizzo venga ritenuto funzionale alla rimozione degli effetti del danno indotto dall’illecito e che l’ordinamento abbia previsto un meccanismo di surroga che consenta di rendere effettiva e completa l’obbligazione risarcitoria da parte dell’autore.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Nel procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del Cpp, l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta dell’imputato (o del Pm), cui l’altra parte aderisce, convenendo sulla qualificazione giuridica dei fatti, sull’applicazione (e, se del caso, la comparazione) delle circostanze, sull’entità della pena nonché sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa. Per la Cassazione, sentenza 19130/2018, non è quindi possibile prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto accettato, pretendendo di imporre diverse valutazioni di merito.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed è “costato” all’imputato, oltre alle spese processuali, 4.000 euro, per la Cassa delle ammende. Somme considerevoli, soprattutto, se si pone mente al fatto che tra la data di pronuncia della decisione impugnata e quella di pronuncia della sentenza della Suprema corte sono trascorsi soltanto tre mesi.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Il danno da perdita di chance è alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito in quanto o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, e allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante, ovvero la vittima non dà quella prova, e allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance. Lo dice il Consiglio di Stato con la sentenza 2882/2018.
Ciò che emerge è il raggiungimento di quell’obiettivo di effettività della tutela, tale da far sì che le fattispecie soggette alla giurisdizione amministrativa conoscano analoga tutela (nel caso di specie purtroppo anche nei tempi, non foss’altro che per il solo doppio grado di giudizio) di quelle privatistiche tradizionalmente affidate al giudice ordinario.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Lo sciopero selvaggio che procura ritardi e cancellazioni di voli, non può essere considerato come una circostanza eccezionale in quanto situazione legata alle normali misure di gestione delle aziende. Il vettore, non sussistendo una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento, sarà tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal diritto Ue. Lo stabilisce la Corte di giustizia con la sentenza 17 aprile 2018.