PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il tema immigrazione è ai primi posti nell’agenda del nuovo governo. Il professore Ennio Codini si sofferma sulle intenzioni programmatiche e sulle effettive possibilità di realizzarle. Da tempo i Paesi più esposti chiedono una modifica delle regole per assicurare un’equa distribuzione dei richiedenti asilo. È difficile però pensare che l’Ue possa “ridistribuire” e al momento questa non è nemmeno una prospettiva. Altro tema caldo è quello degli irregolari: il numero è sì troppo alto, ma il rimpatrio coattivo previo trattenimento appare irrealizzabile sul piano empirico. Tutto può essere ragionevole, ma si devono fare i conti con la realtà.
GIURISPRUDENZA
“Sotto i riflettori” il sistema tributario penale del nostro Paese. Con una prima decisione della Corte costituzionale - che ha messo fine alla “saga Taricco” - va in soffitta il contenzioso relativo all’applicazione dei termini di prescrizione. Anche la Grande Camera della Corte di giustizia Ue chiude alle disapplicazioni in malam partem .
I giudici non siano tenuti ad applicare la "regola Taricco" sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. E' questa la conclusione a cui è arrivata la Corte costituzionale in materia di reati tributari, decisione che ha consentito di chiudere un annoso contrasto giurisprudenziale.
La Consulta ha affermato - che indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015 - il giudice comune non può applicare loro la “regola Taricco” perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione.
L’appuntamento odierno si sofferma sul contrasto di giurisprudenza esistente in merito alla natura giuridica della questione che insorga nell’ipotesi di erroneo riparto di affari tra una sezione ordinaria e una sezione cosiddetta “specializzata”.
Banche in primo piano in questa settimana. Sul versante civile, la Cassazione ha affermato che le ispezioni di Banca d'Italia hanno un valore relativo e non bastano a provare la responsabilità degli amministratori per la cattiva gestione dell'istituto di credito, l'autorità giudiziaria può scostarsi dai relativi accertamenti valorizzando invece i risultati di una consulenza tecnica. Sul versante penale, arriva un monito per tutte le banche: gli obblighi di verifica riguardo alla violazione delle norme antiriciclaggio ricomprendono specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che possono rivelare abusi.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Va riconosciuto il diritto alla difesa in caso di pignoramento effettuato dall’agente di riscossione se la causa è incardinata davanti al giudice ordinario.
Nelle ipotesi individuate dai giudici costituzionali viene contestato comunque il diritto di procedere a riscossione coattiva. Di conseguenza, è stata rinvenuta una carenza di tutela, perché il censurato articolo 57 non ammette l’opposizione all’esecuzione innanzi al tribunale e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché carente di giurisdizione.
Con la pronuncia n. 9637/2018 la Corte di Cassazione, pochi mesi dopo la sentenza del 3 agosto 2017 n. 19376 (pubblicata su “Guida al Diritto” n. 43/2017 pag. 38) alla quale dà “continuità”, torna a pronunciarsi sull'istituto del trust e pur ribadendone la piena cittadinanza nel nostro ordinamento, anche sotto il profilo della meritevolezza, continua a evidenziare la possibilità che esso sia usato in modo anomalo e distorto, quale strumento impiegato in concreto per sottrarre i beni a creditori.
È tuttora rimessa all’abile applicazione di pochi esperti l’operatività di questo istituto, il trust , soprattutto all’interno di un ordinamento come il nostro che è particolarmente rigido nel consentire derive al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto e regolato dall’articolo 2740 del codice civile.
L’amministratore di sostegno non deve far perdere al beneficiario la propria capacità di agire. In sostanza si tratta di una figura di supporto per i soggetti che temporaneamente o permanetemente non riescono a provvedere ai propri interessi. Secondo la Cassazione, tuttavia, l’aiuto non può essere prestato per quegli atti personalissimi quali il testamento
L’amministratore di sostegno non deve far perdere al beneficiario la propria capacità di agire. In sostanza si tratta di una figura di supporto per i soggetti che temporaneamente o permanentemente non riescono a provvedere ai propri interessi. Secondo la Cassazione, tuttavia, l’aiuto non può essere prestato per quegli atti personalissimi quali il testamento.
PENALE
GIURISPRUDENZA
In materia di responsabilità amministrativa ex articolo 25- septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. Lo dice la Cassazione penale con la sentenza n. 16713 del 2018.
Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che il comportamento che ha cagionato quest’ultimo sia stato determinato da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o finalizzato all’ottenimento di un vantaggio.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Il ricorso sottoscritto, notificato e depositato in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l'unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita. La sottoscrizione digitale con formato CAdES è pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore. Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza 5912/2018.
La vicenda trae origine dalla richiesta di ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma e non eseguito dal ministero della Difesa.
Il Collegio, superata la questione preliminare relativa al profilo della firma digitale, accoglie la domanda di ottemperanza, riconoscendo al ricorrente il diritto vantato.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
La nozione di “diritto di visita” prevista nel regolamento n. 2201/2003 include tra i beneficiari del diritto non solo coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ma anche i nonni. La giurisdizione su controversie relative al diritto di visita di un nonno nei confronti del nipote deve essere individuata ai sensi del regolamento e, in via generale, attribuita al giudice del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale quando è stato adito il giudice. Così si è espressa la Corte di giustizia Ue con la sentenza 31 maggio 2018.