PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Quando il populismo entra in correlazione con la giustizia emergono in particolare due aspetti: l’insofferenza nei confronti dell’intermediazione e verso la complessità dei fenomeni. Secondo Eugenio Albamonte, il primo si connota per l’esaltazione della volontà popolare, che si vorrebbe tradotta in azione pubblica, senza filtri; il secondo, rende incomprensibili e inaccettabili i processi giudiziari che arrivano alla soluzione dopo una mediazione e la ricerca di un giusto equilibrio. Un dualismo che genera una tensione conflittuale che, se protratta, può portare solo guasti strutturali.
LEGISLAZIONE
Il 21 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 la legge 108/2018 che proroga termini previsti da disposizioni legislative (il milleproroghe). Le parti in nero sono quelle modificate dalla legge di conversione 108/2018.
L’articolo 2, comma 3- ter , introdotto dal Senato, anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine - attualmente fissato al 28 febbraio - entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile.
GIURISPRUDENZA
Dalle condotte di omicidio stradale , passando per la ricettazione per gli acquisti su eBay, fino ad arrivare all’ammissibilità dell’appello cosiddetto “cumulativo” nel diritto amministrativo: sono queste le questioni all’esame delle Corti italiane.
CIVILE
LEGISLAZIONE
Il decreto legislativo 107/2018 contiene norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/Ce e le direttive 2003/124/Ue, 2003/125/Ce e 2004/72/Ce.
Le modifiche apportate al decreto legislativo 58/2018 dal Dlgs n. 107 del 2018.
Il Dlgs n. 107 del 2018 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi.
L’articolo 1 modifica l’articolo 4- duodecies del Tuf, che disciplina
la
procedura
di segnalazione alle autorità di vigilanza,
nel senso che le autorità in question e
si riducono
a lla
Banca d’Italia e alla Consob, m
entre il testo previgente menzionava anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l’Ivass.
Viene eliminata la disposizione che prevede l’attribuzione alla Consob della determinazione delle modalità e dei termini di comunicazione delle informazioni privilegiate, atteso che tali modalità sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione dell’Esma del 28 settembre 2015, adottate dalla Commissione europea.
L’articolo 185 del Tuf, che determina le sanzioni penali per la manipolazione del mercato, è modificato con l’inserimento del nuovo comma 1- bis , secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita od operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Secondo la sentenza 33380/2018 integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la restituzione da parte dell’amministratore della società emittente fatture per operazioni inesistenti del corrispettivo versato dal simulato acquirente, transitato nel patrimonio della società e restituito decurtato dal compenso pattuito per l’emittente. Anche il temporaneo ingresso nel patrimonio della fallita di beni che in forza di un patto illecito vengano restituiti al dante causa determina, invero, un incremento dello stesso che espande le garanzie dei creditori, con la conseguenza che la restituzione costituisce atto ingiustificato idoneo a integrare la condotta di distrazione.
Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna, adeguandosi all’orientamento cristallizzato con la decisione della, sezione V, 5 novembre 2014 n. 51248 secondo la quale è distrazione la «sovrafatturazione con restituzione all’utilizzatore di parte del prezzo pagato».
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
E' ammissibile l'appello c.d. cumulativo se le sentenze impugnate hanno lo stesso contenuto siano pronunziate fra le stesse parti. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la decisione 5385 del 2018.
La svolta, tuttavia, non è indiscriminata, ma connotata da un’importante caveat . Lo scrutinio unitario dei gravami rivolti all’indirizzo di più sentenze sarà consentito in quanto queste ultime siano caratterizzate da significativi elementi unificanti: l’identità delle parti, la comunanza delle questioni o la stretta connessione tra le cause.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
Per individuare il punto di equilibrio alla luce della direttiva Ue 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta con la sentenza depositata il 19 settembre 2018 nella causa C-310/18.