PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA
La riforma sulle procedure concorsuali porterà alla risoluzione delle “crisi” in tempi più celeri, ma solo se verranno accolte le osservazioni e le proposte formulate dal gruppo di lavoro istituito presso il Cnf, di cui ha fatto parte l’Unione nazionale camere civili. Lo sostiene il presidente dell’Uncc, Laura Jannotta, che si augura che le osservazioni espresse dalla categoria vengano recepite. Ad esempio la proposta di individuare alcuni Tribunali tra quelli esistenti per la gestione delle liquidazioni giudiziali appare inopportuna: se il problema emerge nel luogo che è il centro di interessi dell’impresa, è in tale sede che deve trovare la sua soluzione, sia essa stragiudiziale sia essa giudiziale.
LEGISLAZIONE
Il Dlgs n. 216 del 2017 contiene le disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.
Il confronto tra gli ariticoli vecchi e nuovi del codice di procedura penale con le modifiche evidenziate
Si è cercato di coniugare al meglio le ragioni investigative/probatorie alla base dello strumento delle intercettazioni - telefoniche, telematiche, ambientali - con quelle della riservatezza allorquando risultino captate conversazioni irrilevanti, cioè inconferenti rispetto al tema investigativo, specie allorquando tali colloqui riguardino dati sensibili.
Anche le intercettazioni “casuali” sembra corretto che non vadano trascritte, perché sarebbero utilizzabili solo dopo l’eventuale autorizzazione successiva della Camera di appartenenza: in tale ipotesi, e proprio al fine di eventualmente attivare il meccanismo autorizzatorio, della conversazione la Pg deve dare informazione al pubblico ministero.
La procedura denota una mancanza di fluidità, perché è frammentata in una serie di fasi in tutta probabilità superflue. Ad esempio, vale osservare l’inutilità della doppia comunicazione che il pubblico ministero dovrebbe fare: la prima per l’avviso del deposito e la seconda per l’avviso della richiesta di acquisizione delle intercettazioni rivolta al giudice.
Gli eventuali motivi di riservatezza sono del tutto “caduti” in ragione dell’avvenuta presentazione da parte del pubblico ministero della richiesta di misura cautelare, contenente, a corredo, le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria e, comunque, le registrazioni valorizzate a supporto degli elementi indiziari.
Oggi si prevede che il giudice (del dibattimento), «su richiesta delle parti» dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, con le forme della perizia. Delle trascrizioni, registrazioni, stampe, poi, le parti possono estrarre copia.
Le soluzioni adottate - frutto dell’intendimento di trovare una difficile conciliazione tra le esigenze delle indagini e quelle della riservatezza, a fronte di uno strumentario molto invasivo - non sempre spiccano per chiarezza operativa dovendo conciliare finalità diametralmente opposte. A nuove aperture sul loro utilizzo si alternano improvvise chiusure.
Si opera il rafforzamento delle cautele nella custodia delle registrazioni e dei verbali, realizzata attraverso l’istituzione di un “archivio riservato” presso l'ufficio del Pm. Si tratta di un impegno principalmente economico, ma anche organizzativo (leggi disponibilità di personale formato e dotazione di strumenti informatici adeguati), di non poco momento.
La modifica è da apprezzare positivamente, non solo nell’ottica del rispetto delle esigenze di riservatezza (ragione principale dell’intervento del legislatore), ma anche perché indirettamente richiama il pubblico ministero e il giudice al rispetto delle regole della pertinenza e proprietà della motivazione.
È stato introdotto l’articolo 617-septies del Cp («diffusione di riprese e registrazioni fraudolente»), che punisce colui che, partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga il contenuto, con mezzi insidiosi o fraudolenti (microfoni o telecamere nascoste), e lo diffonda, con lo scopo di arrecare danno all’altrui reputazione o immagine.
Si segnala l’importante estensione dell’ambito di operatività delle intercettazioni nell’ipotesi in cui si procede nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
. È prevista anche la possibilità di utilizzare captatori informatici.
Si è scelta una strada prudente per la tenuta degli uffici giudiziari: l’archivio riservato e le sale di ascolto per i difensori rappresentano i nodi più difficili da sciogliere. Non è dubbio che, la stabilita dilazione dell’efficacia del novum pone qualche problema di coerenza sistematica, in particolare per l’utilizzo dei captatori informatici.
PRASSI
Non perde il treno l'avvocato che abbia tralasciato di avanzare richiesta di liquidazione del proprio compenso per il patrocinio a spese dello Stato al momento finale della discussione della causa. Lo chiarisce la circolare del Ministero 10 gennaio 2018.
GIURISPRUDENZA
Dai contratti di investimento validi anche senza la firma della banca, passando per le tasse escluse per l'atto di dotazione del trust, fino ad arrivare agli appalti frazionati per piccole e medie aziende: sono questi i temi oggetto di attenzione delle Corti.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
Il figlio che ha raggiunto i sedici anni, ove deduca un proprio disagio dalla diffusione, da parte della madre, in social networks di immagini, notizie e dettagli relativi alla vicenda giudiziaria che lo riguarda, può chiedere e ottenere che il giudice istruttore ordini alla madre di rimuovere dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio e alla vicenda processuale relativa al minore. Lo ha stabilito la prima sezione civile del tribunale di Roma.
Perplessità suscita l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto la possibilità di una interpretazione dell'articolo 614-bis Cpc in termini opposti al suo tenore letterale. Infatti la norma prevede una espressa richiesta della parte beneficiaria del provvedimento di condanna e non può essere adottato ex officio dal giudice.