PRIMO PIANO
PRASSI
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Come sempre, le relazioni che inaugurano l’anno giudiziario sono segnate da luci e ombre, e nel 2017 qualche passo in più si è compiuto nella giusta direzione: sul fronte “arretrati” c’è stata una diminuzione, la durata dei giudizi è in tendenziale miglioramento, in Cassazione il comparto dei giudici ha subito un netto svecchiamento e l’ultima legge di bilancio ha disposto anche un limitato aumento di organico per Consiglio di Stato e Tar. Clarich e Fonderico inoltre sottolineano come tema centrale e filo conduttore delle cerimonie di Piazza Cavour e Palazzo Spada sia “il dialogo tra le Corti”, che include, necessariamente anche la Consulta.
Il Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone, con la sua relazione nell'Aula magna della Suprema corte, ha aperto l’anno giudiziario lo scorso 26 gennaio. Nei giorni precedenti il ministro Orlando aveva depositato alle Camere il suo rapporto, Sabato 27 gennaio avevano innaugurato l’anno le Corti d’appello
Migliora l'efficienza del settore civile, che fa registrare una diminuzione del 4% sull'anno scorso ottenuta nonostante l'aumento delle iscrizioni dell'1,9%, figlia di interventi ad ampio raggio per il recupero dell'efficienza del sistema giustizia
Seppure l'indice di ricambio nel settore penale sia incoraggiante e il segno meno campeggi davanti a tutti i totali (iscrizioni, definizioni e pendenze), c'è ancora molto da fare.
Aumentano i reati gravi commessi dai ragazzi, fa sentire il suo impatto la condizione dei minori stranieri: è questa la fotografia della condizione minorile nel Paese
GIURISPRUDENZA
Maltrattamenti anche per il coniuge separato; nei ritardi aerei il passeggero deve solo allegare l'inadempimento; remunerazione adeguata per i medici specializzandi: sono questi i temi forti oggetto di attenzione da parte delle Corti.re
CIVILE
LEGISLAZIONE
Con la legge n. 219 del 2017, il Legislatore introduce, da un lato, regole di nuovo conio in materia di consenso informato, dall'altro, una disciplina uniforme in materia di «direttive anticipate di trattamento» (Dat). Questa legislazione spicca per aver introdotto, anche in Italia, un istituto con cui sia possibile procedere a una pianificazione delle vicende personali, attraverso uno strumento flessibile che ha anche effetti giuridici particolarmente importanti.
Si tratta di una misura che presenta una peculiarità caratterizzante: la pianificazione è redatta “ora per allora”, nel senso che è destinata a valere in previsione di una futura incapacità del paziente. La normativa si colloca, dunque, nell’ambito di un dibattito tra giuristi, che riguarda il diritto all’autodeterminazione terapeutica del soggetto incapace.
Il consenso informato diventa a strumento indefettibile per la pratica di ogni trattamento sanitario: il paziente ha diritto a rifiutare la cura, anche se ciò può condurlo a morte certa. La nuova normativa non incide però sulla eutanasia attiva ossia sulla condotta del terzo che provochi la morte del malato su suo consenso: si resta nell'area del penalmente rilevante.
Nel caso di conflitto tra medico e fiduciario sulla necessità di disattendere le volontà espresse si può ricorre al giudice tutelare. Anche il pubblico ministero o i familiari del disponente sono legittimati a proporre ricorso. La disposizione soffre di un assordante silenzio con riguardo ai profili processuali che sono dunque da ricostruire.
La disciplina del regime transitorio dimentica di coordinare il nuovo testo con gli istituti già vigenti, in particolare con la legge n. 76 del 2016 (cosiddetta “legge Cirinnà”). Quest’ultima include alcune disposizioni che non collimano con la nuova normativa. Ma quid juris dal 31 gennaio 2018 in poi?
GIURISPRUDENZA
L'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1272 del 2018.
L’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità, visto che il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.
PENALE
GIURISPRUDENZA
La sentenza rammenta anche il recente intervento normativo sull’articolo 4 del Codice antimafia, Dlgs n. 161 del 2017, che ha introdotto un’innovazione dalla quale desumere l’impossibilità di qualificare come appartenenza la “semplice” vicinanza al gruppo che non sia riconducibile a un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi.
AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA
Con la sentenza n. 6 del 18 gennaio 2018 la Corte costituzionale pone un chiaro stop al terzo grado di giudizio nel processo amministrativo.
Il processo amministrativo ha due gradi di giudizio, e un terzo limitato al ricorso per Cassazione per soli motivi di giurisdizione. L'evoluzione della giurisprudenza di piazza Cavour è giunta a un concetto più ampio di giurisdizione, detto “dinamico” o “funzionale” o anche “evolutivo”. Ora la Consulta pone un chiaro stop all’“evoluzione” dinamica.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
L’eccessiva durata di una procedura di liquidazione amministrativa e la mancanza di rimedi interni, dovuta all’impossibilità di invocare la legge Pinto per ottenere un indennizzo a causa della lunghezza dell’iter, sono in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Cedu con la sentenza 11 gennaio 2018, ricorso n. 38259/09.