PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA L’Associazione nazionale magistrati, fondata nel 1909, ha compiuto 110 anni. Per condividere questo importante traguardo l’Anm ha organizzato un evento che si è svolto a Roma l’8 e il 9 febbraio scorso, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università Sapienza. È, dunque, ritornato di attualità il dibattito sul ruolo che l’Associazione ha avuto nella storia del Paese e nella tenuta democratica e dei valori costituzionali. A ripercorrre questi lunghi anni è l’attuale presidente Francesco Minisci.
LEGISLAZIONE
Le disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che entrano in vigore dal 16 marzo 2019, si ricavano dal comma 2 dell'articolo 389. Svariate sono le norme interessate alla partenza immediata, tra queste oltre l'articolo 27, comma I, del Dlgs 14/2019, nonché l'articolo 350 in materia di amministrazione straordinaria e le modifiche al codice civile.
Questa riforma rappresenta la conclusione di un complesso iter politico-normativo che trae origine da istanze e prospettive generatesi a livello europeo, di evoluzione e uniformità degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di “prevenzione” e “gestione” della crisi e dell’insolvenza.
Tra le novità di interesse vi è senz’altro la previsione secondo cui il concordato con continuità, anche indiretta, è ammissibile a condizione che sia previsto «il mantenimento o la riassunzione» di almeno la metà della media dei lavoratori occupati nei due esercizi precedenti, da impiegarsi per almeno un anno dall’omologazione.
La “liquidazione giudiziale” altro non è che l’attuale procedura fallimentare. Questo procedimento infatti mutua per la gran parte del suo contenuto la disciplina dettata dalla legge Fallimentare, anche se sono previste diverse novità e adattamenti a quelle che sono le attuali prassi interpretative più diffuse.
La parte IV contiene l’articolata disciplina delle disposizioni finali e transitorie che sono dettate con il dichiarato scopo di differenziare nel tempo l’entrata in vigore delle numerose norme in cui si snoda il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in considerazione della esigenza o meno di particolari attività preparatorie.
Il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, conferendo poteri di controllo della legalità del notaio circa l’adempimento degli obblighi di cui al Dlgs 122/2005 e prevedere in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo previsto la nullità relativa del contratto.
Il testo ha recepito in gran parte quanto dettato dall’articolo 14 della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155. La prima novità introdotta riguarda la rubrica, che passa da «Gestione e gerarchia dell’impresa», a «Gestione dell’impresa». La modifica è ritenuta espressione di una visione aziendalistica dell’impresa.
La norma, prescindendo dall’accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall’articolo 2484 del codice civile e dall’iscrizione relativa, obbliga l’organo amministrativo a gestire senza perseguire gli obiettivi dell’attività caratteristica, ma amministrando il patrimonio sociale per una migliore allocazione a fini satisfattivi per i creditori.
GIURISPRUDENZA
Dalle norme del "Decreto sicurezza" (Dl 113/2018) che non operano in modo retroattivo, passando all'obbligo di pubblicazione dei redditi solo per i vertici ai fini della trasparenza nella Pa, fino ad arrivare alla tassa Airbnb ritenuta obbligatoria dal Tar Lazio.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
La normativa introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, nella parte in cui ha modificato la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non si applica alle domanda giudiziale presentate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (5 ottobre 2018). Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 4890/2019.
Prima del Dl sicurezza, la giurisprudenza si era espressa in modo difforme per i casi di cosiddetto “rifugio economico”. In particolare, un orientamento giurisprudenziale ha predicato la ammissibilità della protezione umanitaria in caso di estrema povertà del richiedente; altro indirizzo ha, invece, escluso la sufficienza di ragioni economiche.
PENALE
GIURISPRUDENZA
Il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica è integrato da una condotta posta in essere con la piena consapevolezza, da un lato, della condizione di inferiorità della vittima e, dall’altro, del fatto che l’azione sia conseguente a induzione e abuso. In tale contesto, l’eventuale richiesta proveniente dalla persona offesa di far uso del profilattico non potrà valere di per sé quale consenso putativo al rapporto carnale, ben potendo rappresentare soltanto il tentativo di elidere o ridurre le conseguenze negative dell’atto non voluto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 727/2019.
Si tratta di evenienze in cui l’amplesso è connotato da un «differenziale di potere» ossia dall’induzione posta in essere dalla parte forte che, abusando della fragilità dell’altra, le strappi l’adesione al congiungimento resa non per spontanea convinzione ma per riduzione a mezzo di soddisfazione delle proprie voglie.
AMMINISTRATIVO
Cade l'obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. Con la sentenza n. 20 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.
La Corte costituzionale, pur nel rinviare alla discrezionalità del legislatore, rinviene la manifesta sproporzione del congegno normativo approntato, già evidenziato dal Tar, rispetto al perseguimento dei fini legittimamente perseguiti, laddove, come nel testo censurato, applicato senza alcuna differenziazione alla totalità dei titolari d’incarichi dirigenziali.