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EDITORIALE

Ddl riduzione parlamentari, un’occasione persa

IL TEMA DELLA SETTIMANA Ormai è una “tela di Penelope” la questione della riduzione del numero dei parlamentari e, in generale, dell’assetto della riforma della rappresentanza parlamentare nel nostro Paese. Infatti, il 9 maggio scorso la Camera ha approvato una proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare: firmatari Quagliariello (atto 214); Calderoli e Perilli (atto 515) e Patuanelli e Romeo (atto 805). Il testo, che in prima deliberazione aveva avuto via libera dal Senato, riduce il numero dei parlamentari a 400 deputati e 200 senatori elettivi. Il provvedimento ora è di nuovo a Palazzo Madama per il secondo esame. Per il professor Carlo Fusaro questo ennesimo tentativo di riforma limitato com’è al solo numero dei componenti non va al fondo dei problemi del bicameralismo italiano.

LEGISLAZIONE

Ammesse azioni nei confronti delle Pa e in sede penale

Le nuove norme entreranno in vigore domenica 19 aprile 2020 e, nonostante abbiano tutte esclusivamente contenuto e rilevanza processuali, si applicheranno solo «alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore». Per le condotte illecite poste in essere prima varranno le regole vigenti.

Processo in fasi che conferma il sistema “opt in”

Assai opportunamente la nuova disciplina stabilisce che siano trattate separatamente le posizioni dell’intera classe e dei singoli aderenti, prevedendo che il processo di classe si articoli così in quattro fasi: ammissibilità; accertamento; verifica e quantificazione del medesimo; adempimento.

Ampia pubblicità a qualsiasi domanda senza controlli

La nuova disposizione presenta una profonda novità: mentre oggi è stabilito che sia pubblicata l’ordinanza di ammissibilità, dal 2020 verrà pubblicata qualsiasi domanda di classe, senza forme di controllo preliminare. La soluzione attuale è però preferibile perché ha un più equilibrato bilanciamento tra opposte esigenze.

Pluralità di istanze, prevale quella depositata per prima

I provvedimenti sia di cancellazione dal ruolo sia di riunione sono da ritenere suscettibili di essere assunti d’ufficio, ma - essendo sempre indispensabile l’accertamento giudiziale della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge - soltanto dopo l’instaurazione del contraddittorio con i rispettivi ricorrenti e con il convenuto.

Procedimento regolato dal rito sommario di cognizione

La legge non si è limitata a stabilire espressamente l’applicabilità del rito sommario di cognizione, ma ha anche introdotto nella disciplina del processo di classe una serie dettagliata di regole relative all’istruzione probatoria, caratterizzate dal palese intento di agevolare la prova della violazione dei diritti individuali omogenei degli appartenenti alla classe.

Adesione solo online attraverso un modulo approvato con Dm

Per quanto riguarda le modalità con cui i membri della classe possono aderire alla relativa azione, la legge di riforma n. 31 del 2019 si è affidata principalmente al sistema informatico da realizzarsi presso il ministero della Giustizia, il quale è destinato a svolgere un ruolo centrale nel concreto funzionamento dell’azione di classe.

Debutta la nuova figura del rappresentante comune degli aderenti

Il rappresentante comune degli aderenti è nominato dal Tribunale e non soltanto, come emerge immediatamente altresì dalla sua denominazione, cura gli interessi di tutti gli aderenti, ma è chiamato anche a svolgere una funzione di carattere preparatorio all’accertamento dei diritti individuali omogenei degli stessi.

L’adempimento è di due tipi: spontaneo e forzato

L’esecuzione può avvenire seguendo due modalità, a seconda che il convenuto soccombente/debitore adempia spontaneamente ovvero, se c’è inerzia, è necessario il compimento di atti di esecuzione forzata. Nel primo caso il debitore paga la somma cui è condannato, nel secondo l’ iter è laborioso, dovendo celebrarsi un autonomo processo esecutivo.

Non solo proposte “transattive” anche “conciliative”

Il comma 1 dell’articolo 840- quaterdecies espressamente consente la formulazione a opera del giudice di proposte non soltanto “transattive”, ma anche “conciliative”, cioè che possono legittimamente non prevedere il requisito, imposto dall’articolo 1965 del Cc, delle «reciproche concessioni» tra le opposte pretese delle parti in lite.

Due tipi di chiusura: una fisiologica, l’altra patologica

Quella “fisiologica”, si verifica quando gli aderenti sono integralmente soddisfatti, sicché non vi è più alcuna ragione per la continuazione del processo di classe; la “patologica” ricorre quando risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

Restano i dubbi sull’effettivo riparto di giurisdizione

La scelta dell’uso del rito camerale, estremamente snello e celere, giustifica la mancanza della previsione - espressamente contemplata invece dal vigente articolo 140, comma 8 - della possibilità di far ricorso al procedimento cautelare uniforme. Nulla viene stabilito precisamente in ordine a possibili mezzi di impugnazione.

Irregolarità fiscali: operatore escluso anche se non definitive

La nuova causa di esclusione va qualificata in termini di facoltatività, rimessa alla scelta discrezionale della stazione appaltante. Il presupposto è che questa sia a conoscenza e possa dimostrare che il concorrente non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Elevato a 15 anni l’ambito temporale per la prova requisiti

Le principali novità sul sistema di qualificazione: l’attività si esercita nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio; elevato a quindici anni l’ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti; gli organismi di diritto privato, nell’esercitare l’attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica.

Sotto soglia, esteso il criterio del prezzo più basso

Aggiunta una nuova fattispecie per le quali si procede alla aggiudicazione solo sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in particolare, si inserisce anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Subappalto: al 50% il limite dell’importo e abolita la terna

Le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale o coatta e concordato preventivo, hanno l’obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all’originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria per stipulare un nuovo affidamento alle stesse condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Meno contenzioso con lo stop al rito super accelerato

La modifica apportata dal decreto legge n. 32 del 2019, abrogazione del cosiddetto rito super-accelerato, impatta su diversi fronti: su quello dei rimedi giurisdizionali esperibili in sede di gara, sugli obblighi di comunicazione a carico delle stazioni appaltanti e, infine, sugli obblighi di pubblicazione a fini di “amministrazione trasparente”.

Operazioni semplificate, meno copie cartacee e fascicoli da inviare

All’atto della presentazione della relazione a struttura ultimata, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione, non più consegnando a sua volta una copia cartacea al direttore dei lavori, come previsto dalla norma previgente.

Sistema commissariale, molte le aspettative ma restano lacune

Dagli errori del passato il legislatore non ha tratto insegnamento. Ad esempio mancano le disposizioni su requisiti e competenze dei Commissari e anche un efficace sistema di secondo grado fatto di forme di controllo, di sorveglianza e di verifica, di tempestivi meccanismi sostitutivi.

Piattaforma IT-alert: il sistema che informa in caso di calamità

La tecnologia Cbs ( cell broadcast service ), consentirà di inviare brevi messaggi di testo a tutti i terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, fornendo informazioni riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate.

Prudenza applicativa in attesa della sentenza delle Sezioni Unite

Vi è da chiedersi quali siano il senso, il contenuto e l’efficacia pratica dei “controlli” che la circolare vuole vengano posti in essere. Il senso è certamente evidente, avendo la circolare sposata la tesi dell’illiceità della vendita per uso voluttuario della canapa. L’efficacia pratica dei controlli è però modesta e incerta nei risultati.

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