PRIMO PIANO
EDITORIALE
IL TEMA DELLA SETTIMANA Lo sciopero proclamato dall'Unione nazionale giudici di pace e dall'Associazione nazionale giudici di pace è motivato dalla profonda delusione per il mancato rispetto del punto 12 del contratto di governo in cui l'Esecutivo si impegnava alla "sistemazione giuridico-economica" della categoria. Mariaflora Di Giovanni, presidente dell'Unagipa, e Roberta Tesei, presidente dell'Angdp, chiedono alla politica di apportare le correzioni a tutela dei diritti costituzionali violati, superando definitivamente la legge Orlando che è in contrasto sia con la Costituzione italiana sia con il diritto comunitario.
GIURISPRUDENZA
Con l’odierno appuntamento, ci si soffermerà sul contrasto di giurisprudenza in merito al diritto di accesso civico generalizzato, riguardo ad atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Pagamento differito e dilazionato del Tfr ai dipendenti pubblici. L'eredità devoluta a un minorenne può essere accettata, per il tramite del suo rappresentante legale, solo con il beneficio d'inventario. L'istituto dell'accesso civico generalizzato deve applicarsi anche nell'ambito degli appalti pubblici. Sono alcuni principi espressi dai giudici inseriti nella rubrica di questa settimana.
PRASSI
La fotografia sulla condizione occupazionale dei laureati scattata da Almalaurea, nella sua XXI edizione, ripropone alcune direttrici riscontrabili nei dati statistici degli organismi di categoria, dalla Cassa Forense ai rapporti annuali del sistema giustizia, mentre illumina alcuni (timidi) segnali ottimistici.
CIVILE
GIURISPRUDENZA
L'azione avviata dal consumatore nei confronti della controparte contrattuale può essere proposta o davanti al giudice dello Stato vincolato dalla Convenzione nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione di Lugano, l'azione promossa dal consumatore contro la controparte contrattuale che presenti i connotati del professionista o dell'imprenditore può essere proposta o davanti al giudice dello Stato aderente «nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore».
PENALE
GIURISPRUDENZA
Con la sentenza 99/2019 viene dichiarato illegittimo l'articolo 47- ter , comma 1- ter , della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47- ter.
La Consulta, nella sua ormai incisiva funzione nomopoietica, aggiunge un tassello a quella organica riforma dell’ordinamento penitenziario e dell’esecuzione penale che non è stata attuata per scelte di opportunità politica miopi di fronte al susseguirsi delle decisioni con cui il Giudice delle leggi ha attuato interventi di “messa a punto costituzionale”.
Con la sentenza 17980/2019 il traffico di influenze ridisegnato dalla legge “spazzacorrotti” approda per la prima volta in Cassazione.
Come spiegano i Supremi giudici della VI sezione penale, il legislatore del 2019, nel riformulare il delitto di traffico di influenze illecite, vi ha inglobato le condotte già sanzionate a titolo di millantato credito, contestualmente abrogato: così facendo ha determinato il superamento delle difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria.
AMMINISTRATIVO
Legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale contro le sanzioni sportive. Lo ha detto la Corte costituzionale con la sentenza 160/2019.
Con la sentenza n. 160 la legislazione speciale viene di nuovo salvata, valorizzando taluni profili originari e di autonomia dell’ordinamento sportivo, che di quello giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria. I Supremi giudici giungono a un bilanciamento fra interessi costituzionalmente fondati.
COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
L’ergastolo ostativo previsto nell’ordinamento italiano per alcuni reati di particolare gravità nei casi in cui il condannato si rifiuti di collaborare con l’autorità giudiziaria è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di qui la condanna dell’Italia arrivata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza depositata il 13 giugno nel caso Viola contro Italia (n. 2, ricorso n. 77633/16).
La mancata collaborazione non deriverebbe sempre da una scelta e una volontaria adesione ai valori criminali e di mantenimento di legami con l’organizzazione di appartenenza. Viceversa, la collaborazione potrebbe essere legata a finalità puramente opportunistiche per superare il muro all’accesso dei benefici penitenziari.